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Venerdì 20 Giugno 2008, 0:00
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Ecco gli aspetti di maggiore interesse per gli enti locali.Sportello unico per le attività produttive. La manovra prevede l'estensione dello strumento della dichiarazione di inizio attività e il potenziamento degli sportelli unici. Questa previsione è di carattere generale, contenuta nelle modifiche alla legge 241/1990, ma vi sono applicazioni speciali di particolare interesse, ovviamente dei comuni. Ad esempio, per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, attivabili mediante Dia, con espressa previsione che le infrastrutture necessarie sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria.In ogni caso, ai fini del primo avvio di attività produttive, le dichiarazioni e le domande per sono presentate esclusivamente presso lo sportello unico per le attività produttive del comune nel cui territorio si svolge l'attività. E vi sarà un percorso privilegiato, laddove sia possibile avvalersi della Dia: infatti, l'attività potrà essere avviata direttamente con la presentazione della documentazione allo sportello. Il cui responsabile curerà i collegamenti con l'ufficio del Registro delle imprese per le comunicazioni reciproche, in via telematica.Il maggiore carico di lavoro per gli sportelli, auspicato dalla manovra, potrà essere gestito dai comuni, avvalendosi della facoltà di esercitare le funzioni anche in forma associata con le camere di commercio. Spetterà alle regioni disciplinare modalità sostitutive in caso di mancata operatività o di inadeguata strutturazione dello sportello unico nei comuni del proprio territorio. Inoltre, gli sportelli unici avranno il compito di controllare l'effettiva funzionalità delle misure normative, finalizzate all'avvio accelerato delle attività imprenditoriali e produttive, nonché lo svolgimento da parte delle competenti amministrazioni delle verifiche di conformità comportanti valutazioni discrezionali per i profili attinenti alla tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico, culturale e paesaggistico; alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza; alla tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumità quando la normativa vigente richiede un'autorizzazione espressa.Piano casa. Comuni e province saranno direttamente coinvolte nelle misure previste per la realizzazione del piano di estensione degli alloggi popolari. Detti enti potranno associarsi nelle forme previste dal d.lgs 267/2000 e contribuire alla gestione dei programmi integrati, previsti dalla manovra. Lo scopo è concordare le modalità ed i tempi per le modifiche ai piani urbanistici e la concreta attuazione degli interventi edilizi, oltre che i sistemi di finanziamento.Centrali di committenza. Via libera alle centrali di committenza di livello regionale. Anche su iniziativa dei comuni, le regioni, in accordo con province, provveditorati delle opere pubbliche e prefetture, potranno gestire gli appalti per conto degli enti locali che aderiranno al sistema. Lo scopo è assicurare maggiori controlli sulla trasparenza e legalità e la standardizzazione degli elementi di qualità e prezzo negli appalti di lavori, servizi e forniture.Infatti, le centrali regionali redigeranno capitolati e prezzari di riferimento per prestazioni standardizzate o comunque comparabili, da pubblicare sul sito internet istituzionale di ciascuna centrale di committenza e sul sito dell'Osservatorio: gli enti locali, aderenti al sistema delle centrali di committenza utilizzeranno detti quali riferimento per le gare. I ribassi derivanti dalle gare, potranno finanziare le spese di pubblicità degli appalti e le funzioni di vigilanza delle centrali. 7. Gli enti locali che si avvalgono delle centrali di committenza e le centrali di committenza non sono tenuti al pagamento del contributo previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Gli enti locali non aderenti alle centrali dovranno motivare tale scelta, con relazioni che espongano le ragioni tecniche e di opportunità economica, da trasmettere alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Nessun il contratto potrà essere stipulato prima di trenta giorni dalla data di trasmissione ai competenti uffici della Corte dei conti. In mancanza, rispondono dell'eventuale danno erariale e del maggiore corrispettivo pagato, rispetto agli standard evidenziati dalla centrale, sia il pubblico ufficiale che ha stipulato il contratto (il segretario comunale), sia i soggetti deputati al controllo, secondo l'ordinamento delle singole amministrazioni, che non hanno rilevato preventivamente il fatto. Inoltre, i comuni rischieranno di vedersi ridotti i trasferimenti ordinari e non potranno istituire l'imposta di scopo.Durata e rinnovo della carta d'identità. La durata delle carte di identità passa da 5 a dieci anni. Meno lavoro, dunque, per gli uffici demografici dei comuni. La modifica è immediatamente operativa e coinvolge non solo i documenti emessi successivamente all'entrata in vigore della manovra, ma riguarda anche le carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore della manovra.Piccoli comuni. Semplificato l'ordinamento finanziario dei comuni con meno di 5000 abitanti, solitamente esclusi dal patto di stabilità (si veda ItaliaOggi di ieri) Non sarà più necessaria la relazione previsionale e programmatica, né il bilancio pluriennale, non dovrà essere allegato al bilancio il programma triennale delle opere pubbliche, ed anche il controllo di gestione non sarà più obbligatorio. Soppressa anche la resa del conto, da parte degli agenti contabili interni. Segretari comunali. Sarà emanato un decreto legislativo per la razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5000. Tra i criteri della delega, vi è la costituzione di una sede di segreteria comunale unificata, cui fanno riferimento più comuni limitrofi la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 15.000 abitanti. Scopri l'archivio di Italia Oggi dal 1993 ad oggi |
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