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Rendita Inail più pesante
Di di Daniele Cirioli
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Nuova rivalutazione delle rendite Inail: più 6,28% dal 1° gennaio. La novità, che accresce di valore le prestazioni economiche nei settori industria, agricoltura, marittimi nonché quelle per gli infortuni in ambito domestico, scaturisce dalla variazione retributiva del 12,45% verificatasi tra il 2003 e il 2007 (superiore al 10%) che consente la riliquidazione e l'aggiornamento delle prestazioni erogate per infortuni e malattie professionali (costo complessivo 304,414 mln di
euro). I nuovi valori, fissati dal consiglio di amministrazione nella delibera n. 308/2008, attendono ora il via libera del ministro del lavoro. Le operazioni di rivalutazione. Con effetto dall'anno 2000, le rendite Inail hanno un doppio sistema di rivalutazione, disciplinato dall'articolo 11 del dlgs n. 38/00 (riforma Inail). Il primo stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio di ogni anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'Inail a mutilati e invalidi del lavoro per tutte le gestioni di appartenenza, sia rivalutata in base dell'indice Istat. L'ultima applicazione risale al 1° luglio 2007 e ha fissato i valori che avrebbero dovuto avere validità fino al 30 giugno prossimo con la rivalutazione del 2% (si veda ItaliaOggi del 24 gennaio). Il secondo sistema è previsto invece che si applichi, comprendendo anche il primo, nell'anno in cui si verifica una variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata (articolo 20 della legge n. 41/1986). In questo caso, inoltre, con l'aggiornamento vanno riassorbiti pure gli incrementi annuali che sono intanto intervenuti. Rivalutazione del 6,28%. L'ultima variazione retributiva ai sensi della legge n. 41/1986, vale a dire l'ultima volta che è stato applicato il secondo sistema di rivalutazione, risale al 2004 con riferimento al periodo 1998/2003 (si veda ItaliaOggi del 3 luglio 2004). Dall'allora fino al 2007, spiega la delibera Inail, si è verificata una variazione pari al 12,45%, superiore al limite del 10%, per cui torna nuovamente obbligatorio applicare il secondo criterio di aggiornamento delle rendite. In particolare, precisa l'Inail, a seguito della suddetta variazione del 12,45%, da questa percentuale sono state riassorbite tutte le rivalutazioni relative al costo della vita intervenute dall'anno 2004 al 2007, cosicché la riliquidazione al 1° gennaio 2008 risulta pari al 6,28%.I nuovi valori. Con decorrenza dal 1° gennaio 2008, pertanto, l'Inail procederà alla riliquidazione delle rendite e delle altre prestazioni economiche. Per il settore industria, la retribuzione media giornaliera, fissata per il 2007 a euro 62,28, passa a euro 66,19. I nuovi limiti retributivi annui, minimo e massimo, da assumere ai fini del calcolo della rendita sono, rispettivamente, euro 13.899,90 (in precedenza euro 13.078,80) ed euro 25.814,10 (in precedenza euro 24.289,20). Tali importi, tra l'altro, sono i limiti di riferimento anche per il pagamento dei premi da parte dei lavoratori parasubordinati (co.co.co. e lavoratori a progetto).
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