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Caccia ai frutti della corruzione
Di di Olga Bussinello
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I beni patrimoniali acquisiti illecitamente vanno restituiti. A stabilirlo è la nuova legge n. 116 del 3 agosto scorso, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2009 dal titolo: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'Onu il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura
penale». Il provvedimento, entrato in vigore il 15 agosto, in accordo con quanto previsto dalla convenzione dell'Onu, si propone di attuare a livello nazionale la prevenzione della corruzione creando le basi per una cooperazione internazionale con gli altri Stati aderenti e per il recupero dei beni di provenienza illecita. Strumento operativo a livello nazionale delle misure che verranno adottate per prevenire e punire chi viola le nuove disposizioni sarà l'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione, dotato di indipendenza fattiva e decisionale nelle politiche nazionali di lotta alla corruzione. Ad affiancarlo, con un ruolo di regia e coordinamento transnazionale, sarà il ministro di giustizia, che, a norma dell'art. 6 della legge, dovrà garantire, al paese straniero che si trovi a gestire con il nostro, indagini, azioni penali e procedimenti giudiziari, la più ampia assistenza giudiziaria reciproca. La collaborazione che deve essere concessa potrà riguardare non solo quanto serve ad incriminare i colpevoli, ma soprattutto quanto sia necessario e funzionale a recuperare i valori patrimoniali sottratti. Nello specifico, potranno essere autorizzate azioni finalizzate a: acquisire prove o dichiarazioni di persone; notificare documenti di natura giudiziaria; eseguire perquisizioni e sequestri, nonché congelare; esaminare oggetti e luoghi; fornire informazioni, prove documentali e perizie tecniche; fornire originali o copie conformi dei relativi documenti e verbali, compresi i verbali governativi, bancari, finanziari, societari o aziendali; identificare o rintracciare proventi di reato, proprietà, strumenti o altro, ai fini probatori; agevolare la comparsa volontaria di persone nello Stato Parte richiedente; ogni altro tipo di assistenza prevista dalla legge dello Stato Parte richiesto; identificare, congelare e rintracciare proventi del crimine e recuperare i beni. Questi ultimi potranno essere restituiti allo Stato legittimario successivamente alla sentenza che riconosca la loro illegittima appropriazione, sancisca la loro confisca e obblighi la loro devoluzione, previa richiesta espressa, allo stato straniero. Il budget per quanto verrà fatto nel corso degli ultimi mesi del 2009 a rendere operativa la legge sarà di 29 mila euro, a valere sull'accantonamento relativo al ministero degli affari esteri derivante dal capitolo di bilancio «Fondi di riserva e speciali».
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