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Mercoledì 21 Maggio 2008, 0:00

Nella stima dell'avviamento prevale il convincimento

Di di Benito Fuoco

Italia Oggi

In seguito a un ricorso contro un accertamento fiscale che intenda rettificare l'avviamento commerciale, quando l'apprezzamento delle prove libere da parte del giudice di merito sia sorretto da adeguata e logica motivazione, si concreta un giudizio sul fatto incensurabile in cassazione.L'esame della sentenza della Ctr del Lazio n. 34/2/08 depositata in segreteria il 22 aprile scorso, insieme alla valutazione dei principi pronunciati sul tema dalla Corte di cassazione (sentenza n. 7111/2008) induce a ritenere che la decisione dei giudici di secondo grado, quando sia motivata da un libero convincimento e sorretta da una motivazione adeguata, (come nel caso affrontato dal collegio regionale), determina un giudizio di merito incensurabile in Cassazione.L'ipotesi qui esaminata, applicabile quando la valutazione del libero convincimento sia attribuibile ad un bene il cui valore è legato a molteplici elementi di prova, e basato sulla valutazione di una serie di fattori complessivi, è quindi, esclusivamente, rimessa al giudizio insindacabile dei giudici di merito.Nel caso trattato dalla Commissione regionale tutti gli elementi specifici erano già stati valutati dalla Ctp, che aveva accolto il ricorso e annullato l'accertamento. "La decisione", osserva il collegio di appello, "è stata emessa sulla scorta di un percorso logico valutativo che è condiviso da questa Commissione".Proseguendo poi il suo iter logico deduttivo, i giudici romani hanno aggiunto come la valutazione dell'ufficio, completamente annullata dal primo giudicato, sia maturata in una situazione fallimentare della società; quindi deducono come non sia lecito applicare una redditività del 12% sul giro d'affari medio del triennio precedente la

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cessione.
L'avviamento deve intendersi "come valore reale economicamente valutabile" attraverso la capitalizzazione della differenza tra redditività dell'azienda e quella dei singoli cespiti, determinato quindi sulla scorta della differenza tra costi e ricavi. La suprema Corte, nella sentenza n. 2204/2006 ha ribadito che, in tema di determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, l'avviamento, costituente qualità dell'azienda, deve essere assoggettato a imposta; in particolare "il valore di esso, in presenza di metodi tecnici diversi di valutazione, costituisce l'oggetto di un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito." Appare quindi chiaro che, in presenza di criteri diversi attraverso i quali si può determinare il valore dell'avviamento di una azienda, spetta al giudice di valutare se quello adottato dall'ufficio sia rispondente alla situazione concreta atteso che " il valore che deve essere preso in considerazione per la determinazione della base imponibile , è il prezzo che il bene ha in comune commercio, vale a dire quello che il venditore ha la maggiore possibilità di realizzare e l'acquirente di pagare in condizioni normali di mercato (cassazione 28751/2005). La possibilità che una sentenza di merito possa essere la risultanza delle prove, e sia ispirata dalla valutazione dei vari elementi acquisiti e considerati nel loro complesso, non deve significare una evenienza di arbitrio, ma, al contrario deve essere la logica conclusione ispirata a dei criteri di ragionevolezza, nel rispetto e osservazione di tre regole: logica, scienza ed esperienza.Comunque, il ricorso ai giudici supremi di piazza Cavour, sarà consentito solo quando sia dedotta l'incongruità o l'illogicità della motivazione dei colleghi di merito.

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