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Sabato 21 Giugno 2008, 0:00

Iva agevolata in concerto

Di di Sandro Zuliani

Italia Oggi

Le esecuzioni musicali dal vivo si qualificano "concerti vocali e strumentali", ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 10%, se lo spettacolo è finalizzato esclusivamente all'ascolto della musica. Le esecuzioni che non rivestono tali caratteristiche, invece, soggiacciono all'aliquota ordinaria del

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20%.
L'importante precisazione è stata fornita dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 257 del 20 giugno 2008, che chiarisce così un dubbio che da anni assillava gli operatori del settore, quello della distinzione fra le "esecuzioni musicali", assoggettate all'Iva ordinaria, e i "concerti vocali e strumentali", soggetti all'aliquota agevolata.L'Agenzia ricorda che il dlgs n. 60/99 ha soppresso l'imposta sugli spettacoli e istituito l'imposta sugli intrattenimenti. Nel contesto della riforma, le attività di intrattenimento, elencate nella tariffa allegata al dpr n. 640/72, sono state inquadrate nel regime Iva speciale dell'articolo 74, comma 6, del dpr n. 633/72, mentre quelle di spettacolo, elencate nella tabella C allegata al dpr n. 633/72, sono state assoggettate al regime normale, con le specificità dell'articolo 74-quater. Il punto n. 1 della tariffa comprende, fra le attività di intrattenimento, "le esecuzioni musicali di qualsiasi genere a esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali… quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio". Il n. 3) della tabella C qualifica invece attività di spettacolo, tra l'altro, "le esecuzioni musicali di qualsiasi genere, esclusi i concerti vocali e strumentali, …qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio".Un'esecuzione musicale, pertanto, si qualifica come attività di spettacolo oppure di intrattenimento a seconda che la musica dal vivo sia prevalente o meno. Più precisamente, quando l'esecuzione musicale è pari o superiore al 50% della durata complessiva delle esecuzioni musicali, l'attività è classificata come spettacolo (regime Iva ordinario); quando è effettuata, invece, con l'utilizzazione di musica prevalentemente preregistrata, è assoggettata all'imposta sugli intrattenimenti, nonché a Iva secondo le disposizioni dell'articolo 74, comma 6, del dpr n. 633/72.In entrambi i casi l'Iva è dovuta con l'aliquota ordinaria, salvo che l'esecuzione possa ricondursi nella locuzione di "concerti vocali e strumentali", ai quali si applica invece l'aliquota del 10% ai sensi del n. 123) della tabella A, parte III, allegata al dpr n. 633/72; l'aliquota agevolata si applica, inoltre, ai contratti di scrittura connessi con i predetti concerti, ai sensi del n. 119) della tabella A/III.I concerti vocali e strumentali, a differenza delle altre esecuzioni musicali, sono pertanto soggetti all'aliquota ridotta del 10% sia in relazione ai corrispettivi dovuti dagli spettatori per assistervi sia alle somme dovute all'artista o al gruppo in relazione al contratto di scrittura. Per individuare il trattamento tributario applicabile alle esecuzioni musicali occorre verificare se concretizzino o meno un concerto vocale o strumentale. Al riguardo, l'Agenzia chiarisce che sono concerti vocali o strumentali quelle manifestazioni musicali in cui i cantanti o i musicisti, singolarmente o in gruppo, eseguono una serie di brani musicali programmati, in un luogo appositamente individuato e idoneo a consentire l'ascolto della musica da parte degli spettatori (teatri, sale concerto, impianti sportivi ecc.). In mancanza di tali caratteristiche, la prestazione non può qualificarsi come concerto vocale o strumentale e soggiace, quindi, all'aliquota ordinaria, in relazione sia ai corrispettivi versati dal pubblico sia ai compensi dovuti all'artista.

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