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Mercoledì 21 Ottobre 2009, 0:00

Perizia di stima unita alla dichiarazione riservata per le attività patrimoniali

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Dal quadro RW non si sfugge

Come si comporta il cittadino italiano, residente a tutto il 31/12/2008 all'estero (da oltre 8 anni) e dai primi mesi 2009 residente in Italia? I suoi interessi all'estero sono fabbricati, terreni, un'impresa, quote di società estere e fondi bancari. Può muoversi legalmente nel 2009-2010 per sistemare i propri

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capitali?

Per il periodo di imposta 2009, laddove siano detenute disponibilità all'estero e vi sia la residenza in Italia, dovrà essere compilato il quadro RW della dichiarazione dei redditi e, laddove si abbia intenzione di riportare in Italia le proprie disponibilità (in particolare quote o fondi bancari), dovranno essere osservate tutte le disposizioni in materia di monitoraggio fiscale

Gli step per la denuncia di successione dell'eredità svizzera

Sono cittadino italiano :pensionato che ha presentato mod.730 chiedo: ho ereditato in Svizzera per successione nel 2008 un immobile e dei titoli (presentata denuncia successione sia in Svizzera che in Italia) Ho disposto il mod.
Unico (UCOI.OB - notizie) per i quadri RW e RL indicando IL VALORE DELL'IMMOBILE e IL VALORE DEI TITOLI e dichiarando il reddito da locazione prodotto all'estero. Ho adempimenti per scudare immobile e/o titoli?

Dalla formulazione del quesito, parrebbe che tutti gli adempimenti legati alle disposizioni sul monitoraggio fiscale siano state osservate e dunque non sussisterebbero i presupposti di accesso allo scudo fiscale.

Il valore fiscale delle attività patrimoniali

Si chiede di conoscere quale sia il valore fiscale delle attività patrimoniali emerse per effetto dello scudo

La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 43 del 2009 chiarisce che, ai fini della indicazione in dichiarazione riservata delle attività patrimoniali (dunque diverse dalle attività finanziarie), il contribuente deve essere munito di una perizia di stima che dia attendibilità a quanto evidenziato nella dichiarazione riservata. In ogni caso, il valore fiscalmente riconosciuto delle attività patrimoniali è quello originario che verte sul costo di acquisto del bene. Pertanto, in relazione a tali attività potrebbe generarsi una doppia valorizzazione tra quanto indicato nella dichiarazione riservata (utile ai fini della preclusione di accertamento) ed il valore fiscale da utilizzare ad esempio in caso di cessione dell'attività patrimoniale.

Scudo anche per la ricchezza prodotta in loco

Un cittadino svizzero da lungo tempo residente in Italia (che dispone anche della cittadinanza italiana per matrimonio) risulta proprietario di un consistente patrimonio immobiliare (sia affittato che tenuto a disposizione) e di attività finanziarie detenute nella sua terra madre (Svizzera) per effetto di donazioni e successioni ricevute negli anni 2000-2004 (non è pertanto frutto di spostamento di ricchezza italiana in Svizzera). Il contribuente che presenta regolare dichiarazione fiscale sia in Italia che in Svizzera non ha mai compilato il quadro RW né dichiarato in Italia i redditi derivanti dal patrimonio.

Si chiede:

Era obbligato a compilare il quadro RW non avendo mai trasferito ricchezza dall'Italia alla Svizzera in quanto il patrimonio proviene da donazioni e successioni?

In caso positivo è possibile accedere allo scudo fiscale e regolarizzare la posizione?

La compilazione del quadro RW è obbligatoria, nel caso di specie, a prescindere dal fatto che i beni in Svizzera siano pervenuti a titolo di successione o donazione. Si rende dunque possibile accedere allo scudo fiscale e, con riferimento alla Svizzera, potrà essere utilizzata esclusivamente la modalità di sanatoria relativa al rimpatrio che, nel caso di specie, potrà essere effettuato sotto la forma del rimpatrio giuridico o del conferimento dei beni in una società per poi procedere al rimpatrio delle quote come descritto nella circolare n. 43 del 2009 dell'agenzia delle entrate.

Gli acconti per il futuro acquisto dell'immobile all'estero

Una persona fisica residente in Italia ha effettuato alcuni pagamenti a titolo di acconto per il futuro acquisto di immobili all'estero (immobili che verranno tassati con imposte sui redditi). Il pagamento è stato effettuato mediante un conto acceso presso una banca svizzera (non dichiarato in RW), con beneficiario l'impresa costruttrice estera.

Volendo regolarizzare l'operazione come possono essere «scudati» gli acconti pagati al costruttore estero non potendo essere tecnicamente «reimpatriati»?

La formula, in questo caso, potrebbe essere quella del rimpatrio giuridico da valutare se del caso attraverso una società fiduciaria nei limiti della apponibilità del mandato sull'attività finanziaria rappresentata dal conto corrente che sarà utilizzato per l'acquisto dell'immobile.

Scudo 2003 e quadro RW

Chi ha fatto lo scudo fiscale nel 2003 con dichiarazione riservata e poi non ha compilato il quadro RW negli anni successivi ha violato le disposizioni sul monitoraggio ?

Il caso può riguardare quei contribuenti che, in occasione del precedente scudo fiscale, hanno provveduto alla regolarizzazione con conseguente mantenimento del bene all'estero. Le norme consentivano l'esonero dalla compilazione del quadro RW per il periodo di imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione riservata e per quello precedente. Decorso questo termine, il quadro RW, in caso di regolarizzazione doveva essere compilato. Se tale è la situazione che si è verificata si è commessa una violazione alle disposizioni sul monitoraggio e si potrà accedere alla nuova procedura di emersione disciplinata dall'articolo 13 bis della legge n. 102 del 2009.

Maurizio Tozzi

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