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Mercoledì 22 Luglio 2009, 0:00
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La norma previgente. a) enti, organizzazioni e associazioni non soggetti passivi Iva; b) soggetti per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a norma dell'art. 19, terzo comma del dpr 633/72; il rinvio normativo, divenuto formalmente incongruo in seguito alla riforma del 1997-1998, riguarda i contribuenti che effettuano operazioni esenti ed hanno un pro rata di detrazione pari a zero; c) produttori agricoli in regime speciale. La nuova norma. La legge 88/2009 (art. 24, comma 7, lett. a, n. 2) ha riformulato la lett. c) del comma 5 dell'art. 38, modificando: - il limite annuo per l'esonero, elevato a 10 mila euro in conformità alla soglia stabilita dall'art.3, n. 2, lett. a) della direttiva 2006/112/Ce del 28 novembre 2006: - il riferimento ai soggetti con imposta indetraibile ai sensi dell'art. 19, terzo comma, sostituito con quello ai «soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, secondo comma». In base alla nuova formulazione, dunque, tralasciando l'improprio impiego della numerazione ordinale anziché cardinale nel rinvio normativo, l'esonero dall'applicazione dell'Iva sugli acquisti intracomunitari sotto soglia non è più limitato ai soggetti con pro rata zero in quanto totalmente esenti, ma abbraccia anche i contribuenti che effettuano operazioni «non soggette all'imposta». Per il vero, sotto un profilo formale potrebbe sostenersi che la previsione comprenda anche gli acquisti di beni utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premi, la cui imposta è dichiarata indetraibile dal medesimo comma 2 dell'art. 19, ma si tratterebbe di una lettura forzata e non corretta nella sostanza. I contribuenti minimi. Le persone fisiche che si avvalgono del regime per i contribuenti minimi introdotto dall'art. 1, commi 96 e ss. della legge n. 244/2007, com'è noto, non possono esercitare il diritto alla detrazione sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni di beni e servizi. Se effettuano acquisti intracomunitari, pertanto, essi sono tenuti ad integrare la fattura del fornitore estero con l'applicazione dell'Iva, che devono poi versare integralmente all'erario, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, come espressamente stabilito dalla legge. A tale riguardo, però, si è avuto modo di osservare (ItaliaOggi del 10 gennaio 2008) che, nonostante l'angusta formulazione della lettera c) del comma 5 dell'art. 38 del dl 331/93, la norma comunitaria sottostante avrebbe consentito di estendere l'esonero dalla tassazione degli acquisti intracomunitari sotto soglia anche ai contribuenti minimi. L'art. 3, par. 1, lett. b) della citata direttiva n. 112 del 2006, infatti, esclude dalla tassazione gli acquisti intracomunitari effettuati «da un soggetto passivo che effettua unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non gli danno alcun diritto alla detrazione». Ciò posto, il nuovo testo della norma nazionale, come modificata dalla legge n. 88/2009, pur mantenendo il riferimento, ancora limitativo, ai contribuenti che pongono in essere operazioni esenti o non soggette, si presta certamente ad una lettura conforme al contenuto della disposizione comunitaria, diretta ad includere, tra i destinatari della previsione di esonero dalla tassazione degli acquisti intracomunitari sotto soglia, anche i contribuenti minimi. In merito all'esonero in esame, è opportuno ricordare che se l'acquisto è detassato in Italia, il fornitore comunitario addebiterà sulla cessione l'Iva del proprio stato membro; in ragione di ciò, pertanto, la legge prevede che l'acquirente possa rinunciare all'esonero ed optare per l'applicazione dell'Iva sull'acquisto intracomunitario sotto soglia, nel qual caso il fornitore non dovrà addebitare l'Iva. In attesa di conoscere il parere dell'amministrazione sugli effetti delle modifiche, si rammenta che esse si applicano a decorrere dal 15 luglio, giorno successivo a quello di pubblicazione della legge nella G.U., fermo restando il trattamento applicato, in conformità alle modifiche stesse, dopo il 1° gennaio 2008.
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