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Sabato 22 Agosto 2009, 0:00

Italia-Svizzera, armi spuntate

Di di Fabrizio Vedana

Italia Oggi

Usa battono Italia nel contrasto alla evasione. Nella vicenda che ha contrapposto Stati Uniti e Svizzera, il grimaldello attraverso il quale è stato possibile per il Fisco americano aprire la cassaforte contenente i nominativi dei clienti di Ubs è la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito che i due paesi hanno sottoscritto il 2 ottobre 1996 e modificato ed integrato il 23 gennaio

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2003.
In particolare, l'articolo 26 della citata Convenzione stabilisce un meccanismo in base al quale le Autorità competenti dei due Stati (Irs per gli Usa e Afc per la Svizzera) possono scambiarsi informazioni nella misura in cui sia necessario per prevenire truffe e delitti analoghi.

Anche tra Italia e Svizzera è corrente una convenzione contro le doppie imposizioni risalente al 1978 ma non è previsto un sistema di scambio di informazioni conforme agli standard Ocse che sono, invece, stati adottati nella Convenzione tra Usa e Svizzera.

Ad oggi, infatti, l'articolo 27 della Convenzione Italia-Svizzera si limita a prevedere lo scambio di informazioni se necessarie per regolare la applicazione della Convenzione e non quindi per l'applicazione delle leggi interne degli stati. Non è quindi possibile imporre a uno degli Stati di adottare misure amministrative in deroga e fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla sua legislazione.

A ben diverse conclusioni si potrebbe arrivare qualora la citata convenzione venisse aggiornata ed integrata tenendo conto di quanto previsto dallo standard di convenzione contro le doppie convenzioni predisposto dall'Ocse nel 2005.

In attuazione di tale nuovo schema lo scambio di informazioni sarebbe, infatti, attivabile:

- Per contrastare la evasione delle imposte nell'altro stato

- Anche se si tratta di informazioni detenute da una banca o altra istituzione finanziaria

- Anche se non si tratta di informazione rilevante per l'accertamento del reddito nello stato a cui è rivolta la richiesta

In attesa di vedere recepite le citate regole, un aiuto maggiore potrebbe però arrivare dalla ratifica da parte dell'Italia della Convenzione per l'applicazione dell'Accordo di Schengen cui la Svizzera ha aderito provvedimento del 26 ottobre 2004. L'articolo 50 della citata convenzione sancisce, infatti, l'impegno delle Parti (nel nostro caso Svizzera e Italia) a prestarsi reciproca assistenza giudiziaria per le infrazioni alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di accise, di Iva e di dogane mentre l'articolo 51 è dedicato ai mezzi di prova che possano favorire la collaborazione internazionale.

In attuazione del citato accordo quindi la Svizzera si è impegnata con i paesi europei a offrire assistenza amministrativa e giudiziaria in caso sia di frode sia di sottrazione delle imposte indirette (Iva, accise e diritti doganali) nonché di contrasto al riciclaggio di denaro. Per ora, invece, e finché la Svizzera non deciderà di considerare l'evasione fiscale un reato, sanzionandola con una pena personale detentiva, le autorità elvetiche potranno rifiutarsi di offrire assistenza giudiziaria in tale materia a meno che non sia diversamente previsto nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate o stipulande con i singoli paesi europei.

La recente manovra estiva (legge 102/2009), attraverso la previsione da un lato di una vera e propria inversione dell'onere della prova sulla provenienza lecita del denaro detenuto dal contribuente italiano in Svizzera (ed in altri paesi considerati non collaborativi nello scambio di informazioni) e dall'altro della costituzione di una task force dell'agenzia delle entrate per scovare i patrimoni detenuti all'estero, rappresenta un nuovo e potente strumento a disposizione del Fisco italiano.

L'opportunità di mettersi in regola viene offerta , come fatto anche dal Fisco americano, dal nuovo scudo fiscale che consente di andare esenti dalle responsabilità che, anche sul piano penale, deriverebbero al contribuente italiano che abbia omesso di dichiarare determinate attività al Fisco ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 del dlgs 74 del 2000.

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