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Mercoledì 21 Ottobre 2009, 13:00
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Il contratto di somministrazione prevede che un'impresa, detta utilizzatrice, possa rivolgersi ad un'altra impresa, detta somministratore, per affittare nuove forze lavoro.
* a tempo indeterminato (staff leasing): può essere concluso nei casi tassativamente indicati dalla legge. Ad esempio: servizi di consulenza ed assistenza nel settore informatico,gestione di call-center, vari casi di attività di marketing ed analisi di mercato * a tempo determinato (ex interinale): può essere concluso a condizioni che ricorrano particolari ragioni di caratteretecnico-produttivo ed organizzativo-sostitutivo. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e contenere tutti gli elementi richiesti. In mancanza di uno di questi elementi il contratto è nullo ed i lavoratori saranno considerati a tutti gli effetti dipendenti dell'utilizzatore. Al lavoratore interinale si applica il contratto collettivo nazionale dell'impresa che lo utilizza ed egli ha il diritto di usufruire dei servizi aziendali, sociali e assistenziali e può avere lo stesso orario di lavoro, giornaliero e settimanale, e lo stesso numero di ferie e di permessi degli altri dipendenti. E' possibile prorogare il contratto ma bisogna attendere la previsione della proroga da parte dell'accordo collettivo nazionale applicato dal somministratore. Approfondisci il tema su www.intrage.it |
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