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Spartiacque per le plusvalenze
Di di Andrea Bongi
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L'estromissione di beni mobili strumentali da parte dei professionisti genera plusvalenze tassabili o minusvalenze deducibili solo se riferite a beni acquistati dopo il 4 luglio 2006. Per gli immobili strumentali occorre invece che gli stessi siano acquistati dopo il 1° gennaio 2007. Inoltre, se i beni oggetto di estromissione o cessione non sono integralmente deducibili, allora dette componenti straordinarie del reddito di lavoro autonomo rileveranno nella stessa proporzione esistente fra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato. Sono queste le importanti precisazioni fornite in tema di lavoro autonomo dalla risoluzione n. 310/e di ieri.Si tratta di indicazioni che la stessa Agenzia delle entrate aveva già avuto modo di fornire in due precedenti occasioni sia in merito all'estromissione di beni immobili da parte dei professionisti sia di cessione di beni mobili.Lo spartiacque del 4 luglio 2006 coincide infatti con l'entrata in vigore del decreto legge 223/2006 (cosiddetto Visco-Bersani) che nello spirito di armonizzazione della disciplina del reddito di lavoro autonomo con quello di impresa ha collegato la deducibilità dei beni strumentali con la rilevanza reddituale delle plusvalenze o minusvalenze realizzate in ipotesi di cessione o estromissione del bene strumentale stesso da parte del lavoratore autonomo. Poiché le modifiche introdotte dalla norma sopra richiamata devono considerarsi di natura innovativa, in aderenza ai principi della tutela e dell'affidamento dei contribuenti e di certezza dei rapporti giuridici, si legge nel testo della risoluzione citata, è corretto riservare solo ai beni acquistati dopo l'introduzione delle nuove norme gli effetti in esse stabiliti.Pertanto la cessione di beni strumentali acquistati dal professionista o da un'associazione tra professionisti, prima della data di entrata in vigore del dl 223/06, ossia prima del 4 luglio 2006, non avrà alcuna rilevanza né positiva né negativa sul reddito di lavoro autonomo. La cessione di beni strumentali acquistati dopo tale data potrà invece, ai sensi dell'articolo 54, comma 1-ter, essere fonte di plusvalenze o minusvalenze che incideranno sul reddito di lavoro autonomo sulla base della differenza tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non ammortizzato di tali beni. L'interpretazione di cui sopra trova conferma anche nelle posizioni espresse dalla stessa amministrazione finanziaria in materia di estromissione dei beni immobili strumentali del professionista. Per questi ultimi infatti l'Agenzia ha precisato che l'estromissione di beni immobili strumentali dal regime di lavoro autonomo è in grado di generare plusvalenze o minusvalenze solo se riferibile a immobili acquistati dopo l'entrata in vigore della norma (Finanziaria 2007) e quindi successivamente al 1° gennaio
2007.
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