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Venerdì 23 Ottobre 2009, 0:00
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Pertanto, i lavoratori possono esercitare (e rivendicare) i propri diritti solo ed esclusivamente nei confronti del proprio datore di lavoro (franchisor ovvero franchisee). È quanto precisa il ministero del lavoro nell'interpello n. L'interpello I chiarimenti ministeriali arrivano in risposta a un'istanza d'interpello avanzata dalla Confcommercio, in cui è stato chiesto parere in ordine a due problemi. Il primo concerne la possibilità di applicare il contratto di franchising (disciplinato dalla legge n. 129/2004) anche alle aziende di servizi; il secondo riguarda la gestione dei rapporti di lavoro instaurati dal franchisor e dal franchisee.
Franchising in ogni settore. Riguardo alla prima problematica la risposta ministeriale è affermativa. Spiega il ministero che, poiché ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge n. 129/2004, il contratto di franchising «può essere utilizzato in ogni settore di attività economica», non si ravvisano motivi per escludere il ricorso a tale istituto da parte di soggetti che svolgono attività nel settore dei servizi. Non c'è responsabilità solidale. Più delicata appare la seconda questione. Che riguarda, come accennato, la gestione (e un'eventuale corresponsabilità tra i soggetti stipulanti un contratto di franchising) dei rapporti di lavoro che fanno capo al franchisor (ossia il soggetto che concede al franchisee l'utilizzazione della propria formula commerciale comprensiva del diritto di sfruttare il suo know-how e i propri segni distintivi) e al franchisee (cioè il soggetto che s'impegna a far propria la politica commerciale e l'immagine del franchisor). Secondo quanto previsto dalla normativa disciplinante il contratto di franchising, spiega il ministero, le parti stipulanti tale negozio giuridico (cioè il contratto di franchising) svolgono attività di impresa, giuridicamente ed economicamente indipendenti l'uno dall'altro. Pertanto, il franchisee e il franchisor soggiacciono alle vigenti disposizioni in materia di rapporti di lavoro alla stregua di ogni altro soggetto di natura imprenditoriale. Ne deriva dunque, in capo sia al franchisor che al franchisee, la piena e assoluta titolarità del potere direttivo sulla forza lavoro che si trova alle rispettive dipendenze, e anche la responsabilità esclusiva di ciascuno degli imprenditori individualmente per quanto riguarda gli obblighi e le responsabilità relativi ai rapporti di lavoro utilizzati nelle proprie rispettive organizzazioni. Infatti, l'appartenenza alla rete di franchising, spiega meglio il ministero, non incide sui normali criteri di imputazione dei rapporti di lavoro anche quando, come peraltro precisato anche in giurisprudenza dall'unico precedente che si è occupato specificatamente di questo profilo (Pretura di Roma, sentenza del 6 novembre 1997), elementi che in altre circostanze potrebbero essere ritenuti sintomatici di una unicità d'impresa trovino invece adeguato e razionale riscontro in un genuino rapporto di franchising. In conclusione, il ministero ritiene che da ciò discende anche che i diritti dei lavoratori possono essere esercitati esclusivamente nei confronti del proprio datore di lavoro (franchisor ovvero franchisee) che, unico responsabile del rapporto di lavoro, rimane altresì unico destinatario di cause o rivendicazioni eventualmente avanzate dai propri dipendenti.
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