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Giovedì 24 Aprile 2008, 0:00

Licenziamenti, processi sprint

Di di Antonio Ciccia

Italia Oggi

Processo sprint per impugnare i licenziamenti. Questa la novità più importante del disegno di legge di riforma del processo del lavoro elaborato dalla Commissione ministeriale di cui è presidente Raffaele Foglia, costituito presso il ministero retto da Luigi Scotti.
Il processo del lavoro introduce per i licenziamenti, trasferimenti e contratti a tempo determinato un processo urgente a cognizione sommaria. Vediamo dunque le principali novità dello schema di disegno di legge.Procedura sommaria. La procedura sommaria prevista per i licenziamenti si applica anche all'accertamento della legittimità del termine apposto al contratto di lavoro e alle controversie in materia di trasferimenti. L'obiettivo è anche quello di dare uno stop ai licenziamenti camuffati da trasferimenti d'azienda, con elusione delle garanzie di consultazioneSindacale. Il giudizio sprint si applica anche ai rapporti di lavoro con enti pubblici. Si allunga il termine per impugnare il licenziamento, portandolo a 120 giorni, ma diventa un termine di decadenza dall'azione giudiziale. Il procedimento si svolge con una cognizione libera da formalità, in contraddittorio delle parti, e si conclude con la conoscenza tendenzialmente completa delle questioni, di fatto e di diritto, controverse. Il procedimento di urgenza si conclude con una ordinanza.Il provvedimento conclusivo del processo sommario ha una particolare autorità: se il datore di lavoro non ottempera alla reintegrazione in servizio è prevista una forte misura coercitiva di carattere pecuniario, che non sarà restituita neppure se in appello verrà accertata la legittimità del licenziamento. Il giudice, inoltre, deve trattare con priorità questi casi rispetto agli altri giudizi. Resta ferma la possibilità di agire nelle forme ordinarie.Motivazione rapida. I processi diventano più rapidi anche nel giudizio ordinario. Diventa regola, infatti, una prassi già osservata in molti tribunali e cioè la decisione immediata a seguito di trattazione e la motivazione della sentenza in forma abbreviata. Diventa, dunque, una mera eccezione, nel caso di particolare complessità della controversia, il deposito della sentenza in un momento successivo alla lettura del dispositivo in un termine non superiore a trenta giorni.Conciliazioni. La novella proposta conserva l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione Alla regola generale dell'obbligatorietà il disegno di legge apporta alcune eccezioni: controversie previdenziali limitatamente a quelle aventi ad oggetto accertamenti sanitari, procedimenti sommari o d'urgenza, comprese le controversie in materia di trasferimenti, licenziamenti e legittimità del termine apposto al contratto assoggettate ad una procedura sommaria tipica. Scompare, invece, la speciale procedura conciliativa nelle controversie relative ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni. I dati statistici ufficiali testimoniano una scarsa resa (le conciliazioni negli anni 2002, 2003 e 2004 sono state rispettivamente 3936, 6132 e 5006) anche a causa della complessità della procedura. Anche tali controversie rientreranno nell'ambito delle regole generali sulle modalità di svolgimento del tentativo. Rimane fermo però l'esonero da responsabilità amministrativa da parte del dipendente che su incarico della amministrazione abbia transatto la lite. Viene meno la possibilità di costituire il Collegio di conciliazione speciale per le controversie dei pubblici dipendenti. E viene meno la possibilità di impugnare dinanzi ad esso le sanzioni disciplinari, come invece attualmente previsto, in assenza di procedure collettive di conciliazione e arbitrato.Lavoro nero. Si propone la applicabilità dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori (repressione condotta antisindacale) alla ipotesi di “lavoro nero”. La proposta prefigura questo procedimento: dopo che il sindacato abbia scoperto il datore di lavoro “in nero” lo porta in giudizio con il procedimento dell'art. 28 legge 300/1970 per impedimento alla attività sindacale ed il giudice gli abbia ordinato di cessare dal comportamento e di rimuovere gli effetti. La rimozione potrebbe consistere, appunto, nella stipula di un “accordo di emersione” con lo stesso sindacato denunziante.Atti di discriminazione. Il disegno di legge propone di inserire una norma che prevede l'inversione dell'onere della prova in presenza di qualunque atto di discriminazione.Cooperative. Viene proposto di attribuire al tribunale in funzione di giudice del lavoro tutte le controversie tra socio e cooperativa, superando difficoltà interpretative.Ottemperanza. Per evitare disparità di trattamenti ai danni dei dipendenti pubblici il disegno di legge propone di modificare il primo comma dell'art.37 della legge Tar (1034/1971), prevedendo che possa farsi ricorso al giudizio di ottemperanza anche nel caso di sentenza emessa dell'autorità giudiziaria ordinaria, dotata di esecutività, che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico.Interessi. Viene proposta la modifica dell'articolo 150 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, e quindi ai fini del calcolo della svalutazione monetaria, il giudice applicherà l'indice Istat, nonché gli interessi legali calcolati sul capitale via via rivalutato, codificando gli orientamenti giurisprudenziali sulla cumulabilità degli interessi legali con la rivalutazione

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