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Giovedì 24 Settembre 2009, 0:00

Pirati informatici sotto scacco

Di Antonio G. Paladino

Italia Oggi

Pirati informatici e truffatori all'avanguardia hanno le ore contate. Infatti, chi si introduce in un data-base e ne utilizza, per scopi fraudolenti, i dati personali, sarà punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 200 a 1 mila euro.

La stessa pena è prevista per chi fabbrica o acquista programmi informatici destinati ad interferire con i sistemi elettronici. Chi fabbrica strumenti o programmi informatici atti alla falsificazione dei mezzi di pagamento con moneta elettronica, sarà perseguito con la reclusione da uno a cinque anni e una multa da 310 a 1.550 euro. Durante le sagre, fiere e manifestazioni promozionali si potranno vendere prodotti alcolici anche senza licenza. Per tali eventi, scatta, infatti, una deroga specifica. Infine, entro due anni, l'esecutivo varerà una decreto legislativo che conterrà le disposizioni che recano sanzioni penali o amministrative per chi viola, sia esso persona fisica o giuridica, obblighi contenuti in direttive

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comunitarie.

Sono queste alcune delle novità contenute nel testo del disegno di legge n. 2449, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» (meglio noto come legge comunitaria 2009), approvato martedì scorso dall'aula di Montecitorio e che adesso passa al vaglio del Senato.

UNO SCUDO PER LA CARTA DI CREDITO

La lotta alle frodi e alle falsificazioni dei mezzi di pagamento, diversi dai contanti, deve rafforzarsi.

A tal fine, l'articolo 9 del disegno di legge licenziato dalla Camera, delega il governo ad introdurre nell'ordinamento due nuove fattispecie penalmente rilevanti al fine di attuare la decisione quadro 2001/413/Gai del Consiglio dell'Unione europea del 28 maggio 2001, in tema di lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Decisione questa che, come si ricorderà, persegue l'obiettivo di uniformare le legislazioni degli Stati membri, affinché le frodi e la falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti siano considerati illeciti penali passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive sia nei confronti delle persone fisiche, sia nei confronti delle persone giuridiche che commettono tali illeciti.

Devono essere intese, pertanto, come penalmente rilevanti, specifiche condotte illecite concernenti strumenti di pagamento diversi dal denaro, ovvero carte di credito, carte eurocheque, altre carte emesse da istituti finanziari, travellers' cheques, eurocheque, nonché altri assegni o cambiali. La rilevanza penale deve concernere anche gli illeciti commessi mediante computer o mediante dispositivi informatici appositamente allestiti. Per quanto attiene al profilo sanzionatorio, per le persone giuridiche responsabili degli illeciti penali la normativa europea prevede che siano comminate sanzioni pecuniarie (penali o amministrative) ed eventualmente anche sanzioni interdittive quali l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria, il divieto di esercizio di attività commerciale e lo scioglimento mediante provvedimenti giudiziari.

In tale ottica, le disposizioni dell'articolo 9 del disegno di legge comunitaria 2009, prevedono l'individuazione di due «fattispecie criminose» da inserire all'interno del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In particolare, si dispone l'introduzione di una fattispecie che punisca con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena strumenti, articoli, programmi informatici e ogni altro mezzo destinato esclusivamente alla contraffazione o alla falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, del tipo di quelli indicati nell'articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007 (è il caso, questo, del cosiddetto skimmer, strumento che clona la carta di credito dell'ignaro possessore).

Si dispone altresì una fattispecie che punisca con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 200 a 1 mila euro, la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena programmi informatici destinati esclusivamente al trasferimento di denaro o di altri valori monetari, allo scopo di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio economico, mediante l'introduzione, la variazione o la soppressione non autorizzata di dati elettronici, con particolare riferimento ai dati personali, oppure mediante un'interferenza non autorizzata con il funzionamento del programma o del sistema elettronico.

LA FIERA PAESANA NON SI SANZIONA

Sagre, fiere paesane e manifestazioni promozionali di prodotti tipici sono fuori dalla stretta sugli alcolici. L'articolo 7-del disegno di legge comunitaria, grazie a un emendamento votato durante l'iter di approvazione, è volto a rimodulare la portata delle disposizioni ex comma 2 dell'articolo 14-bis della legge n. 125/2001 (introdotto dalla legge comunitaria 2008) che prevede specifiche sanzioni per la vendita o somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche diverse dalle pertinenze degli esercizi muniti di apposita licenza.

In particolare per tale violazione è prevista la sanzione amministrativa da 2 mila euro a 12 mila euro e la sanzione è di maggiore entità (da 5 mila euro a 30 mila euro) nel caso la violazione sia commessa dalle ore 24 alle ore 7, anche tramite distributori automatici, prevedendo altresì la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.

La modifica introdotta nel testo della legge comunitaria in esame è diretta a consentire, in deroga alla previsione sanzionatoria, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in occasione di fiere, sagre o altre riunioni straordinarie o di manifestazioni promozionali di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, e su aree pubbliche da parte degli operatori commerciali autorizzati ai sensi delle relative discipline di settore.

LE DIRETTIVE NON SI VIOLANO

L'articolo 3 del ddl comunitaria prevede l'introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa (ossia per via non legislativa) e per le violazioni di regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria. La finalità dell'articolo è, pertanto, quella di consentire al governo di introdurre sanzioni volte a punire le trasgressioni commesse in violazione dei precetti contenuti nelle disposizioni normative comunitarie, garantendo il rispetto degli atti regolamentari o amministrativi con cui tali disposizioni comunitarie vengono trasposte nell'ordinamento interno.

Pertanto, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge e fatte salve le norme penali vigenti, il governo varerà un decreto legislativo quale vera e propria «summa» di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi delle leggi comunitarie vigenti nonché di regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria e per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.



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