|
|
|
|
|
Sabato 24 Ottobre 2009, 0:00
|
Naturalmente il presupposto necessario per avvalersi di tale opportunità è l'aver già presentato un modello 730 nei termini ordinari e che questo contenga omissioni o errori che comportino un danno per il contribuente. Molte di queste inesattezze fiscali con tutta probabilità potrebbero riferirsi alle novità fiscali che hanno colto impreparati i contribuenti e che quindi possono ora approfittare del modello integrativo per porre dei rimedi senza incorrere in pastoie burocratiche e senza costi aggiuntivi. Tra le novità, sicuramente degne di nota sono l'innalzamento sino a 4 mila euro della quota di interessi passivi pagati sui mutui e la possibilità di spalmare in 10 anni (contro i tre precedenti) il bonus del 55% sui lavori che comportano un risparmio energetico. Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata. Se un contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (per esempio, per oneri non indicati nel modello 730 originario), ovvero un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario (per esempio per correggere dati, che non modificano la liquidazione delle imposte purché non riguardino i dati del sostituto di imposta), a sua scelta può presentare entro il 26 ottobre (25 ottobre festivo) un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella «730 integrativo» presente nel frontespizio. Il modello 730 integrativo deve comunque essere presentato ad un Caf (Madrid: CAF.MC - notizie) o ad un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal datore di lavoro. Il contribuente che presenta il modello 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell'integrazione effettuata. Se l'assistenza era stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione. Agevolazione per i docenti e abbonamenti ai mezzi pubblici. L'agevolazione fiscale che interessa i docenti va inserita nel rigo E19 con la specificazione del codice «32». Si tratta dello sconto fiscale (detrazione del 19%) per le spese, nel limite massimo di 500 euro, sostenute dai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, per l'autoaggiornamento e per la formazione. Nel rigo E19, con il codice «33», vanno, invece, inserite le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale resi da enti pubblici ovvero da soggetti privati autorizzati al servizio pubblico. La detrazione spetta su un importo massimo di 250 euro e, entro tale limite, può essere fruita anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. Il risparmio massimo ottenibile è quindi pari a 47,50 euro anche se cumulativamente riferito alle spese sostenute dal dichiarante per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico. Le spese da considerare sono quelle sostenute nel 2008, anche se si riferiscono ad abbonamenti che scadono nel 2009. Per «abbonamento» si intende il titolo di trasporto che consente di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato. Non possono, quindi, beneficiare dell'agevolazione i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria. Per fruire della detrazione è necessario acquisire e conservare il biglietto di trasporto da esibire in caso di richiesta da parte dell'Agenzia delle entrate. |
|
Scegli azione
Yahoo! Finanza > Ultim'ora
Yahoo! Finanza > Ultim'ora | Ultime Notizie | Borsa | Piazza Affari
Yahoo! Finanza > Commercialista, dottori commercialisti
Yahoo! Finanza > Notizie Finanza personale Yahoo! Finanza > Italia Oggi |
|
|
|
Copyright © 2009 Italia Oggi - Tutti i diritti riservati. |
| Copyright © 2009 Yahoo! - Tutti i diritti riservati |