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Venerdì 25 Aprile 2008, 0:00
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E a beneficiare per primi dello sgravio saranno i contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, stipulati entro il 2007 e che producono i propri effetti ancora nel 2008. A gestire le domande sarà l'Inps, che procederà in automatico al riconoscimento dello sconto contributivo, salva la verifica della posizione aziendale a cominciare dalla regolarità contributiva. Sono questi alcuni dei criteri e delle condizioni di accesso alla nuova decontribuzione dei premi di risultato, individuati dal decreto interministeriale lavoro ed economia, firmato ieri dal ministro Cesare Damiano, con il quale si dà attuazione al pacchetto welfare (legge n. 247 del 2007). Il provvedimento, ora trasmesso al ministero dell'economia, si va ad aggiungere al decreto firmato sabato scorso con il quale è stata invece riconosciuta una detrazione fiscale del 23%. La nuova decontribuzione. A partire dal 31 dicembre 2007, non è più in vigore il regime di decontribuzione introdotto dal dl n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997 e che prevedeva che sui premi di risultato, anziché la contribuzione ordinaria, il datore di lavoro pagasse un contributo di solidarietà del 10% da devolvere alle gestioni pensionistiche cui sono iscritti i lavoratori. Lo sgravio trovava applicazione entro un tetto pari al 3% della retribuzione imponibile percepita da ciascun lavoratore nell'anno solare di riferimento. In sostituzione dell'abrogata decontribuzione, il pacchetto welfare ha introdotto, in via sperimentale nel triennio 2008-2011 e a richiesta delle aziende, uno sgravio contributivo (nei limiti di 650 milioni di euro per ciascuno dei tre anni) sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, entro il tetto del 5% della retribuzione contrattuale percepita dal lavoratore. Lo sgravio, in particolare, è del 25% dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro e del 100% di quelli dovuti dai lavoratori a loro carico. Requisiti e condizioni. A definire le modalità di accesso all'agevolazione provvede il decreto firmato ieri dal ministro del lavoro. Condizione di accesso, come previsto dalla legge, è la presentazione di un'istanza da parte dell'impresa interessata. Domanda che andrà indirizzata all'Inps che, in quanto erogatore del bonus (si tratta di beneficio contributivo), faciliterà il compito alle imprese della verifica della condizione di regolarità contributiva richiesta dalla nuova disciplina, senza necessità di presentare il Durc. Occorrerà, invece, che le stesse dichiarino, probabilmente nella stessa domanda di beneficio, di rispettare il ccnl applicato. I requisiti di priorità, che formeranno la graduatoria degli aventi diritto alla riduzione contributiva tra quelli che avranno presentato domanda, sono, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, la data di presentazione della domanda e, poi, la data di sottoscrizione dell'accordo che contempla il premio di risultato, con precedenza per gli atti aventi data antecedente al 2008. Altra novità prevista dal decreto, e che potrà influire sull'attribuzione del beneficio, è la ripartizione delle risorse (i 650 milioni) in due quote: una dedicata alla contrattazione territoriale e una a quella aziendale. Non solo; al fine del rispetto del budget è prevista pure una verifica in itinere, cioè nel corso dell'anno. Il provvedimento, si ricorda infine, dà il via libera anche alla detassazione dei premi di risultato. La riduzione fiscale sarà a beneficio dei dipendenti delle imprese che con la nuova procedura verranno ammesse dall'Inps al beneficio degli sgravi contributivi. Con la differenza che, mentre lo sgravio dei contributi si applicherà fino a un limite del 5% di retribuzione, la riduzione fiscale sarà applicabile fino al tetto di 350 euro per uno sconto effettivo massimo di 80
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