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L'omessa dichiarazione Iva non preclude la detrazione
Di di Benito Fuoco
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L'omessa presentazione della dichiarazione annuale, nonché la mancata istituzione dei libri Iva (ovvero l' irregolare utilizzo di questi registri) non precludono il diritto di portare in detrazione l'Iva relativa agli acquisti. Questi i principi della sentenza n. 31/22/2008 emessa dalla Commissione tributaria regionale del Lazio; i giudici regionali capitolini arrivano a queste conclusioni in applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia Ue di cui all'articolo 18, comma1, lettera a) della sesta direttiva n. 388 del 1977, integrata con i profili di legittimità sostanziale, che si riscontrano direttamente dall'esame dei fatti di causa.I giudici regionali della Ctr Lazio, confermando la decisione dei colleghi della provinciale, hanno quindi definitivamente annullato l'accertamento delle Entrate di Rieti, assegnando prevalenza al diritto sostanziale e confermando che, anche in assenza della presentazione della dichiarazione annuale, ovvero quando non siano regolarmente annotate le fatture di acquisto sul registro, l'Iva assolta sugli acquisti che scaturisce dalle liquidazioni periodiche, può essere legittimamente portata in detrazione.In verità l'ufficio finanziario, già opponendo la decisione dei primi giudici, aveva fatto rilevare che la mancanza dei registri Iva, a norma dell'articolo 1 del dpr n. 100/1998 e dell'articolo 54 del dpr n. 633/72 non consente la detrazione degli acquisti non regolarmente contabilizzati.La Commissione regionale tuttavia, sulla base di profili di legittimità sostanziale, ha confermato la prima decisione e definitivamente annullato l'accertamento fiscale.Queste conclusioni sono, in ogni modo, supportate da particolari requisiti che si sono verificati nel caso specifico: la prima condizione che dobbiamo necessariamente valutare è che il contribuente, pur avendo omesso la presentazione della dichiarazione annuale, ha regolarmente compensato gli acquisti in sede di liquidazione periodica; l'ulteriore elemento che ha contribuito al convincimento dei giudici tributari deriva dalla considerazione che anche la Guardia di finanza, in sede di verifica generale, abbia riscontrato una perfetta rispondenza tra i dati contabili inseriti sul supporto informatico e l'esame cartolare delle
fatture. Ne consegue che l'accertamento eseguito dai militari verbalizzanti a norma dell'articolo 55 del dpr n. 633/72 ha consentito di computare in detrazione le imposte detraibili ai sensi dell'articolo 19 del dpr n. 633/72 così come risultanti dalle liquidazioni periodiche, e di verificare le esatte rispondenze contabili.La conclusione a cui è arrivato il collegio è stata quella di confermare le sole violazioni formali relative all'omessa presentazione della dichiarazione annuale, e all'irregolare tenuta delle scritture contabili; violazioni formali che sono punite con l'irrogazione di sanzioni, ma che non limitano il diritto alla detrazione dell'imposta.Per comprendere nella maniera esatta le conclusioni dei giudici regionali romani, si deve anche attribuire un particolare significato alle impostazioni impartite dalla Corte di giustizia europea, che, anche recentemente, nella sentenza dell'8 maggio 2008, nelle cause riunite C-95/07 e C-96/07 , ha confermato il diritto alla detrazione sulla base dell'effettività e della proporzionalità del diritto di portare in detrazione l'Iva assolta sugli acquisti, reputando ingiusto e iniquo sanzionare una violazione formale con la negazione del diritto di detrazione.
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