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Giovedì 25 Giugno 2009, 0:00
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La Banca d'Italia ha, infatti, emanato in data 18 giugno 2009 le disposizioni sul nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie relative a operazioni e servizi bancari e La disciplina Bankitalia attua la deliberazione del Cicr del 29 luglio 2008, che ha sua volta dà seguito all'articolo 128-bis del Testo unico bancario. Questa disposizione, infatti, impone agli intermediari bancari e finanziari di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i clienti. Non ci sono limiti di valore della controversia che richiede un accertamento di diritti, obblighi e facoltà. Se la richiesta del correntista ha, invece, ad oggetto il pagamento di una somma di denaro a qualunque titolo, si può ricorrere all'arbitrato se l'importo richiesto non è superiore a 100 mila euro. Sono fuori competenza arbitrale le richieste di risarcimento dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario; sono anche escluse le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari (ad esempio eventuali vizi del bene concesso in leasing o fornito mediante operazioni di credito al consumo; forniture connesse a crediti commerciali ceduti nell'ambito di operazioni di factoring). Non possono essere sottoposte all'Abf poi controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007. L'arbitrato è anche escluso se è pendente una causa o un arbitrato o un altro tipo di conciliazione. Mentre il ricorso all'Abf è possibile in caso di fallimento di una procedura conciliativa. Se sarà proposta una class action (quando ciò sarà possibile) l'arbitrato è escluso se il consumatore o utente aderisce all'azione collettiva. Le banche sono obbligate ad aderire all'arbitrato bancario. Non possono tirarsi fuori, pena sanzioni da parte della Banca d'Italia. Il ricorso sarà gratuito per i clienti, salvo il versamento di un importo pari a 20 euro per contributo alle spese della procedura. Se il ricorso viene accolto il ricorso in tutto o in parte, la banca dovrà rimborsare al ricorrente il contributo versato e pagare un importo pari a 200 euro per contributo alle spese della procedura. Nel caso in cui il collegio arbitrale accolga il ricorso viene fissato il termine entro il quale l'intermediario deve adempiere alla decisione. L'inadempimento sarà oggetto di pubblicità. Una curiosità procedurale: vengono sospesi i termini per il mese di agosto e durante le vacanze natalizie. L'arbitrato si svolgerà in tre sedi: Milano, Roma e Napoli. I clienti delle banche potranno, però, rivolgersi a tutte le Filiali della Banca d'Italia per presentare i ricorsi. Ciascuno dei tre collegi giudicanti sarà costituito da cinque componenti nominati dalla Banca d'Italia, due dei quali designati da associazioni degli intermediari e dei clienti. Il tutto sarà coordinato da una struttura centrale presso la sede centrale della Banca d'Italia. È prevista anche l'istituzione di un archivio on-line delle decisioni . Il varo del regolamento non significa che il sistema sia già operativo, in quanto si dovrà attendere alcuni adempimenti attuativi. Non a caso le disposizioni entreranno in vigore in modo graduale: quelle che riguardano i collegi si applicano fin dalla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale; da questa data decorrono tre mesi entro i quali gli intermediari devono aderire all'Abf. La possibilità per i clienti di ricorrere al nuovo sistema e le rimanenti parti delle disposizioni entreranno invece in vigore a partire dal concreto avvio del nuovo sistema, previsto entro la fine del prossimo mese di settembre 2009.
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