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La variazione non si scorda
Di di Daniele Cirioli
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Non è scusabile il datore di lavoro che omette la denuncia di variazione all'Inps. Il comportamento, anzi, è equiparato all'ipotesi di dichiarazione inesatta. Con la conseguenza che l'Inps può procedere a nuovo inquadramento previdenziale avente efficacia retroattiva, cioè da quando si sono verificati i mutamenti nell'attività svolta che determinano la riclassificazione. A spiegarlo è lo stesso istituto di previdenza nel messaggio n. 16636/2008, illustrando la recente sentenza della Corte di cassazione, la n. 13383 del 23 maggio.Inquadramento previdenziale. La questione concerne l'inquadramento previdenziale dei datori di lavoro. L'operazione conduce alla classificazione dell'attività svolta in uno dei settori previsti dalla legge: industria, artigianato, terziario, agricoltura, assicurazione e tributi, attività varie. A tal fine, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare all'Inps (con la denuncia di inizio attività) l'avvio dell'attività con lavoratori, mediante una delle alternative possibili tra la trasmissione telematica, il canale postale o la consegna a mano (dal 20 agosto, entrerà in vigore il sistema della comunicazione telematica unica di avvio delle attività di imprese per il tramite dell'ufficio delle imprese). La riclassificazione. A seguito della classificazione, al datore di lavoro viene attributo il regime contributivo applicabile che individua, tra l'altro, le aliquote di contribuzione che determinano la misura degli oneri da versare periodicamente all'Inps. L'inquadramento iniziale può subire successivamente delle modifiche, mediante apposita procedura di riesame attivata su richiesta del datore di lavoro o per iniziativa dell'Inps. Il nuovo inquadramento decorre:· dal periodo di paga in corso alla data della richiesta, se la variazione è disposta a seguito di richiesta formulata dal datore di lavoro;· dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento se la variazione è disposta d'ufficio dall'Inps;· dalla data fissata dall'Inps se la variazione è adottata sulla base di provvedimenti di carattere generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro. La variazione, come si vede, non ha mai effetto retroattivo; così, in particolare, stabilisce la legge n. 335/1995 (comma 8 dell'articolo 3). In un solo caso l'Inps può derogare e disporre la retroattività del provvedimento di variazione dell'inquadramento: in caso di errore di classificazione che sia stato determinato da dichiarazioni inesatte del datore di lavoro.Le novità. Nel messaggio in esame l'Inps rende noto che la Cassazione (sentenza n. 13383/2008), accogliendo la tesi difensiva dell'istituto e mutando un precedente orientamento (sentenza n. 4521/2006), ha statuito il principio per cui, in materia di classificazione dei datori di lavoro, la retroattività degli effetti della nuova variazione può essere disposta anche in caso di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell'attività svolta dall'azienda. In altre parole, ha stabilito che l'omessa denuncia di variazione è da equiparare all'ipotesi delle dichiarazioni inesatte. In termini pratici, spiega l'Inps, la deroga della retroattività degli effetti della variazione di classificazione viene a esistenza sia in caso di inesatte dichiarazioni che di omessa comunicazione da parte del datore di
lavoro.
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