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Sabato 25 Luglio 2009, 0:00

Il contraddittorio sempre

Di di Antonio G. Paladino

Italia Oggi

I processi verbali di constatazione e gli accertamenti tributari passano sempre dal preliminare contraddittorio con il contribuente. Infatti, posto che la natura del contraddittorio che si instaura tra l'ufficio finanziario e il contribuente è quella di consentire alla stessa amministrazione finanziaria una ragionata misurazione del presupposto impositivo, sussiste l'obbligo, da parte dell'ufficio, di convocare, nelle forme rituali, il contribuente per l'instaurazione dell'accertamento con

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adesione.
In caso di omissione, ne consegue che il relativo avviso di accertamento notificato è nullo, in quanto viene materialmente impedito al contribuente di poter far valere le sue ragioni in sede precontenziosa e di poter fruire dei benefici di legge. È quanto ha messo nero su bianco la Commissione tributaria provinciale di Genova, sezione XII, nel testo della sentenza n.103/2009, con la quale ha sancito la nullità di un avviso di accertamento emesso da un ufficio finanziario ligure che non è stato preceduto dall'invito al contraddittorio per definire lo stesso attraverso la procedura di accertamento con adesione ex dlgs n. 218/97. Il collegio tributario, esaminati gli atti depositati nel giudizio, ha rilevato che l'art. 10, comma 3-bis della legge n. 146/1998 (in tal senso modificato dalla legge finanziaria 2005), ha sancito l'obbligo del contraddittorio prima dell'emanazione dell'avviso di accertamento. Ma tale disposizione normativa era stata comunque «anticipata» nel suo intento, già dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 23/2001. Con tale documento di prassi, infatti, l'amministrazione finanziaria aveva già indicato che l'attività di controllo deve essere incentrata sull'invio ai contribuenti di inviti al contraddittorio, finalizzati all'attivazione del procedimento con adesione. Assume quindi estrema rilevanza la fase del contraddittorio con il contribuente, in quanto ciò consente alla stessa A.F. «una più ragionata misurazione del rapporto impositivo, sulla base degli elementi di valutazione offerti dal contribuente sulle specifiche caratteristiche dell'attività esercitata». Sulla scorta delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 218/97, che ha fatto nascere la revisione dell'istituto dell'accertamento con adesione (e della conciliazione giudiziale), l'obiettivo prefissato dal legislatore è quello di perseguire una maggiore efficienza dell'accertamento tributario, mediante la «istituzionalizzazione» del contraddittorio, visto quale «elemento qualificante dell'accertamento con adesione». Nei fatti oggetto del giudizio posto alla valutazione del collegio tributario ligure, pertanto, posto che al contribuente non è mai pervenuto, a seguito della notifica di un processo verbale di constatazione (pvc), alcun invito al contraddittorio finalizzato all'accertamento con adesione, bensì direttamente un avviso di accertamento sulla scorta delle risultanze di detto pvc, la commissione ha sancito che il procedimento operato dall'ufficio è viziato di illegittimità, avendo l'ufficio violato l'obbligo di convocare ritualmente il contribuente per l'accertamento con adesione. Da ciò ne consegue che è nullo l'avviso di accertamento notificato al contribuente, in quanto «manca di una valida convocazione del contribuente». Pertanto, posto che al contribuente è stato materialmente impedito di far valere le proprie ragioni in sede precontenziosa e di poter fruire dei benefici di legge, l'atto è da considerarsi nullo «ab origine» con la sua conseguente inefficacia.

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