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Sabato 26 Aprile 2008, 0:00

Gerico avvia le società di comodo

Di di Duilio Liburdi

Italia Oggi

L'arrivo di Gerico sblocca anche le società di comodo: verificando la congruità e la coerenza rispetto agli studi di settore eviterà infatti la presentazione dell'istanza di interpello disapplicativa laddove la società in questione risultasse non operativa. Ciò in virtù di quanto previsto dalla legge n. 244 del 2007 come anticipata, negli effetti al periodo di imposta 2007, dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 febbraio

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scorso.
Studi di settore e società di comodo. Sin dalla prima analisi delle modifiche contenute nella Finanziaria 2008 (si veda ItaliaOggi del 22 gennaio 2008) era stato esaminato come le novità che interessano le società congrue e coerenti rispetto all'applicazione degli studi di settore erano tra i soggetti maggiormente beneficiati dalla legge n. 244/2007. L'articolo 30 della legge n. 724/1994, come modificata appunto dalla Finanziaria 2008, prevede che risultano escluse dall'ambito di applicazione delle norme sulle società non operative le società congrue e coerenti rispetto agli studi di settore. Questa modifica normativa, integrata dal provvedimento del direttore delle Entrate del 14 febbraio 2008, ha comportato una serie di conseguenze: - l'esclusione dalla norma in materia di società di comodo opera soltanto con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Quindi, in concreto, l'esclusione in quanto tale opera solo dal 2008; - il provvedimento considera, per il periodo di imposta 2007, quelle che sono le nuove ipotesi di esclusione come oggettive cause di disapplicazione della norma che, dunque, non obbligano alla presentazione dell'istanza di interpello disapplicativa ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del dpr n. 600 del 1973; - ai fini della verifica di tale condizione, però, si rendeva necessaria la disponibilità del programma di calcolo per gli studi di settore, disponibilità che si è verificata dal 24 aprile scorso. Le conseguenze pratiche. Nel momento in cui, dunque, è stato reso disponibile il programma Gerico, vediamo di analizzare le diverse situazioni che possono verificarsi: - società congrua e coerente rispetto agli studi di settore. È evidentemente questa la situazione migliore, cioè quella nella quale non si deve presentare l'istanza di interpello disapplicativa e, a partire dal periodo di imposta 2008, il mantenimento di tale situazione comporta l'esclusione dall'applicazione della norma. A questi fini, però, è bene ricordare che all'interno dell'applicazione degli studi di settore vi sono diverse tipologie di indicatori e soltanto alcuni di questi indicatori comportano una ricaduta in termini di ricavi contribuendo in questo modo alla congruità. Sul punto si deve ricordare come la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9 del 14 febbraio 2008 ha chiarito che la coerenza deve essere verificata in relazione a tutti gli indicatori. Nella sostanza, dunque, se gli indicatori di normalità economica comportano l'aggiunta di ricavi in relazione ai quali si rende evidentemente possibile l'adeguamento, in relazione ai tradizionali indicatori di coerenza, gli stessi non possono essere modificati. Cosicché, in caso di mancata coerenza rispetto a tali ultimi indicatori, non opererà l'ipotesi di oggettiva disapplicazione della norma prevista dal citato provvedimento; - società non congrua ma coerente. In questo caso la società in questione, mediante l'adeguamento, potrà raggiungere la condizione prevista dalla norma; - società congrua o non congrua ma non coerente. È questa la situazione più complessa nel senso che, laddove la società non sia operativa indipendentemente dalle risultanze degli studi di settore, dovrà essere predisposta l'istanza di disapplicazione della norma ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del dpr n. 600/1973. Si deve però prendere in considerazione l'ipotesi che l'istanza in questione possa essere respinta. In questa ipotesi, la società in questione pur congrua rispetto agli studi ovvero nel caso di adeguamento non potrà mai essere considerata come operativa con l'ulteriore conseguenza che la congruità in questione potrebbe comunque rendere necessario un ulteriore adeguamento dal punto di vista reddituale. Una situazione dunque analoga a quella che si era verificata nel corso del 2007 prima delle modifiche apportate alle norme di riferimento dalla Finanziaria 2008. Con riferimento all'istanza di disapplicazione, infine, la disponibilità di Gerico, nel momento in cui diviene possibile la verifica della congruità, rende possibile la presentazione dell'istanza di interpello disapplicativa con riferimento alla quale si deve comunque tenere in considerazione il termine per la risposta che è fissato in 90 giorni, termine peraltro da intendersi come ordinatorio e non perentorio. In linea di principio, dunque, potrebbe verificarsi l'ipotesi di una risposta relativa a un'istanza di disapplicazione che giunge successivamente alla scadenza del termine di versamento delle imposte, ma in tempo utile per la presentazione della dichiarazione per il 2007.

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