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Venerdì 26 Giugno 2009, 0:00
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Chi ne ha diritto. Il reddito. Ai fini della corresponsione della somma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, a eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Vanno inoltre escluse le pensioni di guerra, l'indennità prevista per i ciechi parziali e l'indennizzo (ex legge n. 210/1992) in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Per l'anno 2009 il limite reddituale è pari ed euro 8.926,32. In favore dei soggetti il cui reddito annuo sia superiore al predetto limite reddituale e inferiore al limite costituito dallo stesso limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva, la quattordicesima viene corrisposta fino a concorrenza di tale limite. Misura. La norma stabilisce che la misura del beneficio sia determinata in funzione dell'anzianità contributiva complessiva: - 336 euro per chi può far valere un'anzianità contributiva sino a15 anni (18 anni i pensionati ex autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti ed ex co.co.co.); - 420 euro per chi può far valere un'anzianità superiore a 15 anni e fino a 25 anni (superiore a 18 e fino a 28 anni i pensionati ex autonomi); - 504 euro per chi può far valere un'anzianità contributiva superiore a 25 anni (superiore a 28 anni i pensionati ex autonomi).
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