|
|
|
|
|
Venerdì 26 Giugno 2009, 0:00
|
Siamo in presenza di un insieme di disposizioni che toccano direttamente l'attività degli enti locali in numerosi ed importanti aspetti: per molti versi possiamo parlare di un caleidoscopio di innovazioni che sono tese alla semplificazione della attività amministrativa, all'aumento delle forme di pubblicità ed al rafforzamento delle tutele offerte ai cittadini. I comuni hanno un anno di tempo, cioè fino all'inizio del mese di luglio del 2010, per darsi i termini di conclusione dei propri procedimenti amministrativi. In mancanza di una tale disposizione, si applicheranno automaticamente le disposizioni di carattere generale dettate dalla legge per tutte le p.a.: 90 giorni dall'avvio del procedimento (se aperto direttamente dall'ufficio) o dalla ricezione della domanda (se aperto sul impulso di parte). Tale termine prevale anche su quelli eventualmente più lunghi fissati in precedenza dalle singole amministrazioni. Nella fissazione dei termini i consigli comunali, soggetti competenti alla adozione delle specifiche norme regolamentari, soprattutto nel caso di allungamento rispetto alla scadenza ordinaria di 90 giorni, devono tenere conto dei seguenti fattori: «Sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, natura degli interessi pubblici tutelati e particolare complessità del procedimento». In altri termini, la scelta che spetta ai consigli non ha un carattere arbitrario, ma deve essere ampiamente ed adeguatamente motivata. La stessa disposizione impone comunque che non possa essere superato il tetto di 180 giorni, salvo che per i procedimenti relativi alla cittadinanza ed alla immigrazione. Dal prossimo 4 luglio, cioè dalla data di entrata in vigore della legge, tutti i comuni e le altre pubbliche amministrazioni dovranno necessariamente pubblicare sul proprio sito internet i seguenti dati: retribuzioni annuali, curriculum vitae, indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono dei dirigenti e dei segretari comunali, nonché tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. Ovviamente, essendo in presenza di una norma di legge non si possono invocare ragioni di tutela della privacy. Per retribuzioni annuali dobbiamo intendere tutte le voci che compongono il trattamento economico, quindi lo stipendio, le indennità di posizione e di risultato, nonché le altre componenti eventuali, ad esempio le incentivazioni erogate a fronte della realizzazione di opere pubbliche. Attraverso i curricula si garantirà un aumento della trasparenza nella definizione dei criteri utilizzati per il conferimento degli incarichi. Gli indirizzi di posta elettronica ed il numero di telefono di ufficio servono a potere consentire ai cittadini di stabilire un dialogo diretto con i vertici dell'apparato burocratico. La norma parla di dirigenti e di segretari come destinatari di questo obbligo: il riferimento legislativo sembra andare in direzione di coloro che sono assunti e inquadrati con il contratto dei dirigenti e non includere i titolari di posizione organizzativa che esercitano, nei comuni sprovvisti di dirigenza, tali incarichi e, a maggior ragione, i funzionari responsabili negli enti in cui vi sono i dirigenti. Le informazioni sui tassi di assenza e di presenza non sono nominative, ma strutturate per articolazioni organizzative apicali e servono a scoraggiare il fenomeno dell'assenteismo. Sul sito internet dei comuni e delle altre p.a., ovvero in alternativa tramite altre idonee forme di pubblicità, dovranno essere pubblicate anche le informazioni sui tempi medi di pagamento e di erogazione dei servizi. Tale obbligo riguarda, in primo luogo, «l'indicatore di tempestività dei pagamenti»; che deve essere calcolato sui periodi di tempo medi necessari all'ente per potere riconoscere i pagamenti nei confronti di coloro che hanno fornito beni o servizi. Ed ancora dovranno essere pubblicizzati anche i tempi medi di «definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi» nell'anno precedente. Ambedue questi vincoli operano immediatamente. Tutte le amministrazioni sono obbligate a prevedere nelle proprie carte dei servizi le forme attraverso cui garantire agli utenti tutele di tipo non giurisdizionale in caso di violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante. Per forme di tutela non giurisdizionale possiamo ritenere che ci si riferisca sia a sanzioni automatiche che scattano nei confronti del soggetto pubblico sia ad arbitrati e conciliazioni: comunque esse si devono potere concludere entro 30 giorni. Gli stessi documenti prevedono inoltre la sostituzione delle amministrazioni o dei soggetti gestori del servizio pubblico che si sono resi inadempienti. Dal prossimo 1° gennaio le amministrazioni hanno infine la possibilità di sostituire alla pubblicazione sull'albo pretorio quella sul sito internet: in tal modo sono ampiamente soddisfatti i vincoli di pubblicità costitutiva dettati dalla normativa in vigore. Dal 1° gennaio del 2013 la pubblicazione sul sito internet sostituirà completamente i vincoli attualmente esistenti al ricorso a forme di pubblicità obbligatoria tramite i giornali. Dal prossimo anno invece comincerà la possibilità di ricorrere, in forma integrativa rispetto a quella obbligatoria sui giornali, a questo tipo di pubblicità.
|
|
Scegli azione
Yahoo! Finanza > Pubblica amministrazione, funzione pubblica, enti pubblici, enti locali
Yahoo! Finanza > Notizie Finanza personale Yahoo! Finanza > Italia Oggi
Yahoo! Finanza > Ultim'ora
Yahoo! Finanza > Ultim'ora | Ultime Notizie | Borsa | Piazza Affari
|
|
|
|
Copyright © 2009 Italia Oggi - Tutti i diritti riservati. |
| Copyright © 2009 Yahoo! - Tutti i diritti riservati |