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Mercoledì 26 Agosto 2009, 0:00

Locazione immobili, par condicio

Di di Franco Ricca

Italia Oggi

Sull'attività di locazione di immobili, l'Iva non fa più distinzioni di persona: chiunque svolga «professionalmente» tale attività, compresi gli enti pubblici territoriali e le persone fisiche, può assumere la veste di soggetto passivo. L'ultima barriera ancora formalmente in essere è stata rimossa dall'agenzia delle entrate con la risoluzione n. 169 del 1° luglio scorso, nella quale è stato affermato che anche l'attività di gestione del patrimonio immobiliare da parte degli enti locali può rilevare agli effetti dell'Iva, se integra lo svolgimento di un'attività

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commerciale.
La risoluzione ha completato così il processo di avvicinamento alla disciplina comunitaria e all'insegnamento della Corte di giustizia in materia di rilevanza dell'attività di gestione immobiliare. Un processo iniziato con la nota circolare n. 128 dell'8/5/97, con la quale l'amministrazione finanziaria, per evitare il rischio concreto di una censura dell'Ue, abbandonò le posizioni adottate sulla base delle teorie elaborate dal Secit. La circolare riconobbe infatti che le operazioni aventi ad oggetto la locazione o la concessione in affitto di immobili, alla luce delle disposizioni comunitarie, devono essere considerate, se poste in essere con carattere di abitualità, sufficienti ai fini dell'attribuzione, a chi le effettua, della qualità di soggetto passivo d'imposta, aggiungendo che la linea di demarcazione individuata, agli effetti civilistici, dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 8939 del 1987, tra attività di godimento e attività di impresa, non è perfettamente coincidente con quella delineata ai fini Iva dalla sesta direttiva, che considera attività economica rilevante per l'imposta qualunque operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità, indipendentemente dallo scopo e dai risultati.

Per quanto riguarda gli enti pubblici territoriali, tuttavia, il punto di riferimento era pur sempre costituito dalla circolare n. 8 del 14/6/1993, nella quale, richiamando precedenti pronunce, l'amministrazione finanziaria aveva ribadito che l'attività di locazione di beni immobili comunque acquisiti nell'ambito delle finalità istituzionali non è idonea di per sé a far assumere agli enti stessi la soggettività passiva agli effetti dell'Iva, in quanto l'utilizzazione di immobili, finalizzata alla riscossione di canoni, concretizza solo una modalità di godimento dei beni patrimoniali e non l'esercizio di impresa, non configurando svolgimento di attività commerciale. Tale soluzione, aggiungeva la circolare, non cambia neppure in presenza di un'apposita struttura organizzata di persone e di beni nell'ambito dell'ente locale, con compiti di amministrazione del proprio patrimonio immobiliare, in quanto trattasi pur sempre di attività strumentale per conseguire la naturale fruttuosità degli immobili.

La tappa successiva, rappresentata da una nota dell'Agenzia delle entrate del 25/2/2004, riportava nell'ambito Iva l'attività di locazione di immobili svolta da un ente non commerciale (nella fattispecie, un fondo di previdenza) al fine di procurarsi le risorse necessarie per l'erogazione dei trattamenti previdenziali agli assistiti. La posizione dell'agenzia, vivacemente criticata da alcuni, era in realtà perfettamente in sintonia con la nozione di attività economica enunciata dalla sesta direttiva.

In questo contesto, rimaneva ancora il dubbio degli enti pubblici territoriali, in relazione ai quali non risultavano ancora emanate indicazioni contrarie a quelle della citata circolare n. 8/1993. La questione è stata definitivamente chiarita dalla recente risoluzione n. 169/2009, che si è espressa nel senso sopra anticipato facendo leva sull'art. 9 della direttiva n. 112 del 2006 (già art. 4 della sesta direttiva), secondo cui è attività economica, tra l'altro, lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi caratteri di stabilità, definizione che si adatta perfettamente alla locazione di immobili. La stessa risoluzione ricorda che, al fine di verificare se una tale attività sia svolta per ricavarne introiti stabili, in modo da assumere rilevanza ai fini Iva, si può fare riferimento alla sentenza della Corte di giustizia 26/9/1996, C-230/94. Con tale pronuncia è stato anzitutto affermato, nella prospettiva della controversia principale, promossa da un cittadino che chiedeva il riconoscimento dello status di soggetto passivo per l'attività di locazione di un autocaravan, che incombe sul soggetto che chiede la detrazione l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per essere considerato soggetto passivo. Ciò premesso, la corte ha precisato che se un bene si presta, per sua natura, ad essere utilizzato sia per attività economiche sia per fini privati, occorre esaminare le circostanze del suo sfruttamento per stabilire se sussista lo scopo del conseguimento di introiti stabili, necessario a radicare la soggettività passiva. Al riguardo, soggiunge la corte, si potranno prendere in considerazione, in particolare, la durata effettiva della locazione, l'entità della clientela e l'importo dei ricavi.

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