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Sabato 27 Giugno 2009, 0:00

Incertezza da dimostrare

Di di Debora Alberici

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Più difficile per i contribuenti non pagare le sanzioni in caso di incertezza della norma tributaria. Infatti dev'essere il cittadino a fare presente «gli elementi di confusione» e il giudice non può esonerarlo d'ufficio da tali sanzioni.

A questa conclusione è giunta la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 14987 del 25 giugno 2009, ha accolto il ricorso del fisco che aveva lamentato il comportamento della commissione tributaria regionale di Napoli che aveva, in un caso di rettifica dell'Iva, disapplicato le sanzioni per incertezza della norma

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tributaria.

Il Supremo collegio, partendo da considerazioni più generali sul tema dell'incertezza e ricordando il celebre precedente del 2007 (sentenza n. 24670), fa questa ulteriore precisazione spostando un onere pesante sui contribuenti: l'onere di individuare e di allegare agli atti le incertezze che intravede nella norma tributaria.

In particolare, si legge in sentenza, «in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il potere delle commissioni tributarie di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce, potere ribadito, fra l'altro, dallo statuto del contribuente, deve ritenersi sussistente quando la disciplina normativa, della cui applicazione di tratti, si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l'equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione».
Ma non basta. «L'onere di allegare la ricorrenza di siffatti elementi di confusione», ecco il nodo della questione, «se esistenti, grava sul contribuente, sicché va escluso che il giudice tributario di merito debba decidere d'ufficio l'applicabilità dell'esimente, né per la conseguenza, che sia ammissibile una censura avente a oggetto la mancata pronuncia d'ufficio».

Due anni fa la Cassazione si era limitata ad affermare che «le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da incertezza normativa oggettiva tributaria, cioè il risultato equivoco dell'interpretazione delle norme tributaria accertato dal giudice, anche di legittimità. Nella specie la Suprema (A094840.KQ - notizie) corte ha dichiarato non dovute delle sanzioni Ici (Londra: ICI.L - notizie) perché ha ritenuto poco chiaro l'articolo 10 del dlgs n. 504 del 1992».

Insomma, pagherà anche le sanzioni una società di Napoli che aveva detratto l'Iva senza avere mai effettuato operazioni attive. I giudici della commissione tributaria provinciale, prima, e quelli della commissione regionale, poi, avevano dato torto nel merito alla Spa, considerando legittima la ripresa a tassazione dell'amministrazione finanziaria. Ma i magistrati campani, d'ufficio, aveva disapplicato le sanzioni sostenendo che le norme in materia fossero troppo poco chiare. Così l'Agenzia delle entrate ha fatto ricorso in Cassazione e ha vinto. La Suprema corte, decidendo nel merito, ha condannato l'impresa al pagamento di tali sanzioni.

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