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Giovedì 27 Agosto 2009, 0:00
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Una dimenticanza che costringe i giudici a dichiarare irricevibili i ricorsi (per tardività), in quanto la notifica dell'atto introduttivo, anche se spedita l'ultimo giorno utile, è ricevuta successivamente dal destinatario. Come è successo a un funzionario della polizia che ha presentato ricorso al Tar Piemonte contro una sanzione disciplinare, ricorso, appunto, dichiarato irricevibile con la sentenza 2219 depositata l'11 agosto 2009 (estensore Alfonso Graziano, presidente Franco Bianchi). Nella sentenza il Tar preannuncia un prossimo rinvio della questione alla Corte costituzionale. I termini del problema sono I seguenti: applicando una legge (n. 53 del 1994) gli avvocati possono notificare I propri atti con una sorta di «fai-da-te», dopo una apposita autorizzazione dell'ordine di appartenenza. Ricevuto un registro, utilizzando le apposite buste e compilando una particolare relazione di notificazione l'avvocato può portare l'atto (e le relative necessarie copie conformi) all'ufficio postale, che inoltrerà il plico. Il problema è l'individuazione del momento in cui si perfeziona la notificazione per il «mittente»; le possibilità sono tre: autoconsegna dell'atto all'avvocato stesso, consegna del plico all'ufficio postale oppure ricevimento del plico da parte del destinatario (o equivalente compimento del termine di dieci giorni di compiuta giacenza del plico senza il ritiro). La prima opzione equipara avvocato e ufficiale giudiziario e consente di applicare alla consegna dell'avvocato a se stesso (e cioè al momento della compilazione del registro) la regola posta dalla Corte costituzionale (sentenze 477/2002 e 28/2004) per l'ipotesi della consegna dell'atto dall'avvocato all'ufficiale giudiziario (e cioè conta per il notificante la data della consegna): questa estensione è stata scartata dal Tar in quanto priva di una norma di copertura. Anche la seconda possibilità non è stata ritenuta praticabile per un problema di copertura normativa: l'equiparazione della consegna a consegna del plico all'ufficio postale alla consegna all'ufficiale giudiziario non è prevista dalla legge e non è stata presa neppure in considerazione dalle sentenze della Corte costituzionale. La terza opzione è, secondo il Tar Piemonte, nella approfondita sentenza in esame, quella obbligata a legislazione vigente. Insomma il legislatore non ha attribuito agli avvocati le stesse prerogative degli ufficiali giudiziari, anche se questo diminuisce e di molto l'utilità stessa della notifica in proprio: l'avvocato preferirà notificare l'ultimo giorno utile semplicemente consegnando il plico all'ufficiale giudiziario, senza alcun rischio di contestazione sulla tempestività dell'azione, piuttosto che rischiare utilizzando il fai-da-te. Questo però frustra uno degli obiettivi della legge sulle notificazioni in proprio e cioè alleggerire il lavoro degli uffici notifiche e consentire agli avvocati di organizzare la propria attività in maniera più autonoma: non a caso I consigli dell'ordine incentivano I legali a fare ricorso alle notifiche fai-da-te. Ma vediamo di illustrare le ragioni con cui il Tar Piemonte motiva la sua sentenza. Nel caso specifico si è trattato di un ricorso spedito l'ultimo giorno utile (il sessantesimo) ricorrendo alla notificazione in proprio a mezzo posta in base alla legge 53/1994, pervenuto in una data successiva non risultante. Anche se l'avvocatura dello stato non ha eccepito nullo, il Tar ha rilevato d'ufficio la questione della tempestività del ricorso (tra le righe, si comprende, neppure tanto fondato). Il Tar ha prima rilevato che l'interessato non ha dato prova del ricevimento del ricorso entro l'ultimo giorno utile e poi non ha ritenuto valida la consegna alle poste in quel giorno. Ciò per effetto degli articoli 3, comma 4 della legge n. 54/1993 e 8 della legge n. 890/1982, ai sensi di quali la notifica dell'avvocato si perfeziona con il ricevimento (o equivalente legale conoscenza) da parte del destinatario; la notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario si perfeziona, invece, al momento della consegna del plico al medesimo (si veda l'attuale versione dell'articolo 149 del codice di procedura civile, frutto delle sentenze citate della Consulta). Non è possibile, quindi, una equiparazione dell'avvocato all'Ufficiale giudiziario: l'ufficiale giudiziario fa parte della dotazione personale del ministero della giustizia; è reclutato mediante concorso pubblico, è il pubblico ufficiale cui è istituzionalmente e specificamente demandata la funzione di notificazione; l'avvocato è, invece, un libero privato professionista, eccezionalmente affidatario solo in via accessoria della funzione notificatoria.
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