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Venerdì 28 Agosto 2009, 0:00

L'adesione tacita è annullabile

Di di Daniele Cirioli

Italia Oggi

L'adesione «tacita» (in virtù del silenzio assenso) al fondo pensione negoziale può essere annullata, se avvenuta per errore materiale. La richiesta di annullamento deve provenire dal datore di lavoro e deve essere accompagnata da una dichiarazione di assenso del lavoratore interessato, nonché da una copia del modello Tfr1/Tfr2 sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore e debitamente datato. È quanto spiega la Covip, in risposta ad una apposito

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quesito.

Un semestre per decidere.
Dal 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore della riforma delle previdenza integrativa prevista dal dlgs n. 252/2005), opera un automatismo sul conferimento del trattamento di fine rapporto (tfr) alle forme pensionistiche complementari (i fondi pensione). In virtù di tale automatismo, i lavoratori dipendenti, cioè titolari di un rapporto di lavoro subordinato (che in quanto tali hanno diritto al tfr), possono/devono decidere le sorti del tfr optando tra 1) il conferimento a favore di una pensione integrativa; 2) la conservazione nella specie di retribuzione differita (da incassare a fine rapporto). La scelta va manifestata su appositi modelli, denominati Tfr1 e Tfr2. Il lavoratore ha sei mesi (dalla data di assunzione) per decidere e manifestare la decisione al suo datore di lavoro. Spirato il termine senza una scelta, l'automatismo dà per scontato che il lavoratore voglia aderire alla previdenza complementare e perciò il suo tfr finirà nel fondo pensione di categoria o, se questo fondo non è istituito, nel fondo pensione residuale dell'Inps (FondInps). È questa la famosa regola cosiddetta del «silenzio assenso», per effetto della quale i lavoratori che non effettuano la scelta sul tfr (i cosiddetti silenti) vengono automaticamente iscritti alla previdenza integrativa (modalità tacita).

Il quesito. Un fondo pensione negoziale ha chiesto alla Covip parere in merito alla possibilità di annullare le adesioni tacite, quelle cioè avvenute mediante il silenzio assenso, e alla conseguente restituzione del tfr già devoluto al fondo pensione, a fronte di istanze presentate da alcuni datori di lavoro a seguito dell'avvenuta constatazione di errori materiali verificatisi nella fase di trasmissione dei dati (viene data per scontata, per contro, la non annullabilità/revocabilità della scelta manifestata sugli appositi modelli Tfr1/Tfr2). In particolare, il fondo pensione ha chiesto di sapere quali verifiche effettuare al fine di accertare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai datori di lavoro e della documentazione prodotta (moduli Tfr1/Tfr2), nonché come procedere alla quantificazione dell'importo da restituire, in considerazione del fatto che il tfr è già stato investito.

L'annullamento dell'iscrizione. La Covip, innanzitutto, evidenzia l'opportunità di non procedere all'immediato annullamento e di prestare massima attenzione al fenomeno, sia in termini di qualità che di numerosità delle richieste. Questo, a ragione del fatto che il regolamento sulle procedure di espressione della volontà dei lavoratori in merito al destino del tfr (il dm 30 gennaio 2007 che ha istituito i modelli Tfr1 e Tfr2) non prevede meccanismi di attribuzione di data certa alla sottoscrizione dei modelli Tfr1/Tfr2 da parte del lavoratore. Cosa che, evidentemente, non agevola l'accertamento a posteriori da parte del fondo pensione della data in cui effettivamente è stata formalizzata la volontà di non aderire alla previdenza complementare.

La manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione del modulo, che deve essere messo a disposizione del lavoratore da parte del datore di lavoro nel semestre di riferimento. L'originale del modulo sottoscritto dal lavoratore è conservato agli atti del datore di lavoro mentre una copia è consegnata al lavoratore, controfirmata dal datore per ricevuta. Solo la mancata sottoscrizione, nel predetto semestre dà luogo all'attivazione dell'adesione tacita del lavoratore alla fondo pensione e la conseguente devoluzione alla stessa dei flussi futuri di tfr.

I segnali di anomalia. Rispetto a tale procedura, spiega la Covip, non è del tutto agevole, da parte del fondo pensione, distinguere le richieste di annullamento dovute a effettivi errori materiali del datore di lavoro dalle richieste che trovano fondamento in possibili comportamenti scorretti delle parti. Un segnale di anomalia, secondo la Covip, potrebbe riscontrarsi nel decorso di un lasso di tempo non brevissimo tra la devoluzione del tfr tacito e la successiva richiesta di annullamento. Ciò in quanto, ricorda la Covip, i fondi pensione sono tenuti a informare subito il lavoratore dell'avvenuta adesione al fondo stesso, fornendogli tutte le informazioni utili ad assicurargli piena conoscenza delle modalità di funzionamento della forma pensionistica e dei diritti e obblighi connessi all'adesione (direttive del 28 giugno 2006). Per cui, l'aver effettuato una tempestiva comunicazione di adesione al lavoratore, dovrebbe favorire l'emersione immediata degli eventuali errori e la conseguente segnalazione degli stessi al fondo pensione.

Come richiedere l'annullamento. La Covip spiega come assolutamente necessario che la richiesta di annullamento inoltrata dal datore di lavoro sia accompagnata da una dichiarazione di assenso del lavoratore sottoscritta in originale, da formularsi in calce alla nota del datore ovvero con lettera separata, e che venga prodotta copia del modello Tfr1/Tfr2 firmata dal lavoratore e per ricevuta dal datore e debitamente datata (la data, evidentemente, deve risalire al semestre di scelta).

Rimborsato il tfr investito. Infine la Covip spiega che, trattandosi di errore non addebitabile al fondo pensione, l'importo da restituire (al datore di lavoro in conto del lavoratore) sarà corrispondente al valore della posizione previdenziale rilevata al primo giorno utile di valorizzazione successivo al ricevimento della richiesta di annullamento. In un'ottica di massima trasparenza, inoltre, l'operazione di riaccredito andrà spiegata con specifica nota riassuntiva delle variazioni intervenute e delle spese decurtate, e la nota andrà inoltrata al datore di lavoro e al lavoratore per conoscenza.

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