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Mercoledì 28 Ottobre 2009, 0:00
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Sarà inoltre possibile incassare il bonus anche per i beni non utilizzati all'interno del ciclo produttivo. Mentre, affinchè l'ammissibilità rilevi d'ora in poi è necessario far riferimento «all'Elenco alfabetico delle voci comprese nelle sottocategorie di attività economiche» della classificazione ATECO 2007 e non più al codice di attività del fornitore. Sono queste alcune delle novità che emergono dalla Circolare n° 44 del 27 ottobre 2009, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate allo scopo di fornire chiarimenti sull'applicazione della Beni installabili all'estero. La circolare specifica che i macchinari e le apparecchiature oggetto di investimento possono essere installati in strutture produttive non solo nel territorio nazionale, ma anche all'interno di uno qualsiasi degli Stati membri della Comunità europea o degli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE (0491.HK - notizie) ), che comprende anche l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia. Beneficiarie anche le nuove imprese, ok ai leasing. Viene dato il via libera ad usufruire dell'agevolazione anche alle imprese che si costituiscono o iniziano l'attività successivamente al 1° luglio 2009. L'agevolazione spetta anche per l'acquisto di macchinari e apparecchiature con patto di riservato dominio di cui all'articolo 1523 del codice civile e per quelli effettuati tramite contratto di locazione finanziaria. Viene ribadita dalla circolare la neutralità della scelta tra acquisto dei beni in proprietà e acquisizione mediante locazione finanziaria, che si caratterizza per la presenza dell'opzione di acquisto finale del bene a favore dell'utilizzatore. Non necessaria la «strumentalità» del bene. Viene specificato che, a differenza della precedente Tremonti-bis che incentivava espressamente gli investimenti in beni strumentali, non è richiesta la destinazione o la modalità d'impiego dei beni oggetto di investimento all'interno del processo produttivo. Pertanto rientrano anche quei beni che non sono utilizzati all'interno dello stesso. Beni ammissibili. Il riferimento alla divisione 28 della classificazione ATECO 2007 ha creato parecchi dubbi interpretativi sull'elenco di quelli che sono i beni ammissibili all'agevolazione. L'Agenzia delle Entrate specifica che è opportuno, ai fini della corretta classificazione di beni nelle sottocategorie della tabella ATECO 2007, consultare il documento nominato «Elenco alfabetico delle voci comprese nelle sottocategorie di attività economiche» elaborato dall'Istat e disponibile sul sito www.istat.it. Infatti, ai fini dell'agevolazione rileva esclusivamente l'investimento in beni descritti nella divisione 28 della tabella stessa. Non rileva in alcun modo la circostanza che il soggetto fornitore abbia un «codice attività» risultante dalla «Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività» ai fini IVA appartenente alla divisione 28. Sì a computer e software solo se indispensabili al funzionamento dei macchinari. Nella nozione di nuovi macchinari e nuove apparecchiature si intendono compresi, qualora oggetto del medesimo investimento complessivo, i componenti o parti indispensabili per il funzionamento degli stessi, ancorché non inclusi nella divisione 28, che ne costituiscono dotazione. Rientrano ad esempio in questa casistica i computer e programmi di software che servono a far funzionare i macchinari e le apparecchiature ammissibili. Parti di ricambio ammissibili solo se inclusi nell'elenco. La circolare precisa che l'acquisto di nuovi parti di ricambio e accessori è ammissibile solo se tali parti sono espressamente incluse nell'elenco di cui sopra. No a beni usati, nemmeno prima del quattro agosto. Viene confermato che rientrano soltanto i beni nuovi e viene quindi specificato che non sono ammissibili gli usati, anche se acquisiti dal 1° luglio 2009 al 4 agosto 2009, periodo precedente alla conversione in legge del decreto-legge, che non specificava inizialmente tale requisito. I beni usati possono rientrare nell'agevolazione solo nel caso i cui facciano parte di un impianto complesso del quale non costituiscano parte preponderante.
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