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Sabato 29 Agosto 2009, 0:00
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Le precedenti edizioni dello scudo fiscale. È stato più volte osservato come le nuove norme richiamino quelle del 2001 al fine di individuare l'ambito di applicazione della sanatoria delle attività estere esportate in violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale. - il regime della riservatezza si rende applicabile, oltre l'importo della dichiarazione riservata, anche ai redditi di capitale ed alle plusvalenze realizzate derivanti dal denaro o dalle attività finanziarie oggetto di rimpatrio a condizione che siano stati assoggettati a tassazione definitiva da parte dell'intermediario depositario; - il regime di riservatezza deve essere osservato da tutti quei soggetti che devono effettuare comunicazioni all'amministrazione finanziaria e che vengono a conoscenza di somme precedentemente rimpatriate e utilizzate, per esempio, per la sottoscrizione di un contratto assicurativo; - il regime di riservatezza opera anche nei confronti di richieste formulate dall'amministrazione finanziarie direttamente al contribuente; analoga previsione opera nell'ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria richieda all'istituto di credito informazioni circa le garanzie ricevute a fronte di un finanziamento erogato al soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata. Un regime, pertanto, di garanzia assoluta che è speculare alla posizione del contribuente che, laddove raggiunto da un avviso di accertamento, potrà opporre l'effetto scudo fiscale. Le indicazioni del 2007. La problematica legata alla riservatezza dei dati afferenti le attività scudate è stata nuovamente analizzata dall'amministrazione finanziaria nel 2007, alla luce delle modifiche apportate all'articolo 7 del dpr n. 605 del 1973 come integrato dal decreto legge n. 223 del 2006. Il comma 6 dell'articolo 7 prevede come le banche, la società Poste italiane spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, e archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale. Sul contenuto di questa disposizione in relazione a quanto previsto dallo scudo fiscale, la circolare n. 18 del 2007, l'amministrazione finanziaria ha precisato come ha avuto modo di chiarire come, ai fini della individuazione di cosa debba intendersi per «rapporto» , deve essere richiamata la definizione generale contenuta nella circolare n. 32 del 19 ottobre 2006 illustrativa delle nuove disposizioni in materia di accertamento sulla base di dati di natura finanziaria, secondo la quale la categoria dei «rapporti» è relativa «a tutte le attività aventi carattere continuativo, con ciò intendendo un riferimento temporale congruo, esercitabili dagli intermediari finanziari, ovvero ai servizi offerti continuativamente al cliente, instaurando con quest'ultimo un 'complesso di scambiò all'interno di una forma contrattuale specifica e durevole nel tempo». Quindi, secondo l'Agenzia delle entrate, tra i rapporti da comunicare sono compresi anche quelli rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 e successive modifiche, concernente l'emersione di attività detenute illecitamente all'estero. Ciò in quanto il regime di riservatezza che contraddistingue tali rapporti non rileva ai fini della comunicazione prevista dall'art. 7, sesto comma del dpr n. 605 del 1973, ma può essere in ogni caso opposto all'amministrazione finanziaria all'atto della richiesta di informazioni specifiche circa i contenuti del rapporto. Appare evidente come questo aspetto legato alla assoluta riservatezza dei dati dovrà formare oggetto di un definitivo chiarimento volto a confermare da un lato che la disciplina dello scudo si pone in modo assolutamente derogatorio a quanto ordinariamente previsto in materia di comunicazioni ovvero a modificare l'orientamento precedente in materia di sanatoria che, peraltro, è supportato da un dato normativo quale quello dell'articolo 14 del decreto legge n. 350 del 2001 oggi espressamente richiamato. |
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