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Martedì 29 Settembre 2009, 0:00
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La pietra tombale su queste aspettative è stata messa dal governo con il decreto legge 134/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre scorso, che riportata la norma salva-precari espunta dal decreto legge Ronchi. La presidenza della repubblica contestava l'estranietà della norma sulla scuola rispetto alla materia del dl comunitario e così il governo ha fatto ricorso a un autonomo dl. Questo dispone un'integrazione alla legge 124/99 che suona più o meno così: niente stabilizzazione del rapporto di lavoro dopo 36 mesi e niente scatti di anzianità. E per contro: stipendio fermo al livello minimo (anche dopo vent'anni di servizio) e quando finisce il contratto chi si è visto si è visto. Vanno in fumo, quindi, le speranze di tanti precari che avevano avviato ricorsi davanti al giudice facendo leva su quanto previsto dal decreto legislativo 368/2001, il quale dispone che, una volta trascorsi «i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo La norma parla chiaro: ciò che conta per passare di ruolo è che i contratti a termine, una volta messi in fila, coprano i 36 mesi necessari per ottenere la stabilizzazione. E tra l'altro non fa che recepire la normativa europea sul rapporto a tempo determinato. Ciò dovrebbe bastare per dire che non potrebbe essere cambiata. E invece no. E' vero che la legge recepisce una fonte sovranazionale, ma è altrettano vero che, trattandosi di una direttiva, essa non è vincolante e quindi può essere derogata da altra norma. In modo particolare se si tratta di una norma speciale, come in questo caso. Vale a dire: di una norma che introduce una disciplina che vale solo in un settore specifico e fa riferimento a casi particolari. Insomma, considerando che il governo per bloccare tutto ha utilizzato addirittura un decreto-legge, e cioè uno strumento che può essere utilizzato solo in casi di necessità e urgenza, è ragionevole ritenere che le ragione dei precari fossero tutt'altro che infondate. Si tratta peraltro di ricorsi già pendenti e ormai prossimi alla decisione. Che non vanno confusi con altre iniziative estemporanee, che stanno prendendo le mosse in questi giorni. E per evitare di immettere in ruolo i circa 70mila docenti triennalisti, il governo è corso ai ripari con una disposizioni che spegne tutti gli entusiasmi: «I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze … in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo», si legge nel decreto, «non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo». La pietra tombale vale anche per gli scatti di anzianità (i cosiddetti gradoni). Anche se, almeno in questo caso,la strada del giudice potrebbe non essere preclusa defintivamente (si veda ItaliaOggi del 6 novembre 2007). Su questa questione, infatti, si è già pronunciata la Corte di giustizia europea (C-307/05 del 13.09.2007)che, in un caso analogo, ha affermato l'esistenza del diritto agli incrementi retributivi legati annzianità anche per i precari. E siccome le sentenze della Corte europea sono vincolanti in tutti i paesi dell'Unione, se il ricorso dovesse giungere in decisione, il giudice italiano dovrebbe informare la sua deliberazione all'orientamento del giudice sovranazionale. Sempre che non venga sollevata una questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia. Anche se il ministero aveva chiarito che erano ammesse delle eccezioni e che tra queste andavano inseriti i precari. Ma ora a dirlo non è più un atto amministrativo, ma di legge. Intanto il ministero sta accelerando sul decreto di attuazione del dl. Già oggi potrebbe essere firmato dal ministro Gelmini. |
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