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Mercoledì 28 Ottobre 2009, 13:00

Assenza dal lavoro per malattia

Di Intrage

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In caso di malattia, il lavoratore ha il diritto di assentarsi dal posto di lavoro e può godere di un trattamento economico adeguato, stabilito dalla legge e dai contratti collettivi. E' quanto stabilisce l'articolo 2110 del Codice civile. Al lavoratore assente per malattia, infatti, spetta o la retribuzione a carico del datore di lavoro, se la legge o la contrattazione collettiva lo prevedono, e/o un'indennità di malattia a carico dell'Inps.

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Ecco cosa prevede la legge in base al tipo di contratto di lavoro



A) nel caso di contratto a tempo determinato o indeterminato, per ottenere il trattamento economico sostitutivo, il lavoratore deve presentare al datore un certificato, compilato dal proprio medico di base, in triplice copia da trasmettere all'azienda e all'Inps, che attesti la malattia e deve sottoporsi ad accertamenti sanitari di competenza delle Asl. Nel caso del settore privato, se il lavoratore è assicurato presso l'Inps per l'indennità economica di malattia, sarà l'istituto di previdenza ad effettuare i controlli

B) la sospensione del rapporto di lavoro può prolungarsi fino ad un massimo di 3 mesi, per anzianità di servizio inferiore ai dieci anni, e fino a 6 mesi per anzianità di servizio superiore ai dieci anni. La durata può essere modificata dai singoli contratti collettivi di categoria. Questi prevedono la possibilità per il lavoratore di chiedere, prima della scadenza del termine del periodo di malattia, un ulteriore periodo di aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità di servizio.

C) Se la malattia si prolunga, il lavoratore deve inviare un ulteriore certificato, il primo o, al massimo, il secondo giorno dopo la scadenza del precedente, per assicurarsi la continuità nel pagamento dell'indennità di malattia. In ogni caso superato il periodo previsto dal contratto, il datore può licenziare il suo dipendente

D) l'indennità giornaliera di malattia a carico dell'Inps spetta a partire dal 4° giorno e fino ad un massimo di 180 giorni in un anno solare. Questa è solitamente anticipata dal datore di lavoro nel momento in cui provvede alla retribuzione per il periodo successivo alla malattia e, in ogni caso, non può essere inferiore al 50% della retribuzione del mese precedente

E) nel caso dei collaboratori a progetto, l'articolo 66 del decreto legislativo numero 276 del 10 settembre 2003, specifica che il periodo di malattia non comporta l'estinzione del rapporto di lavoro: questo rimane sospeso, ma senza trattamento economico. Inoltre, se la durata della malattia si protrae per oltre un sesto della durata complessiva del contratto o comunque per oltre 30 giorni, il datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto

F) la legge Finanziaria 2007, ha introdotto nuove tutele per i lavoratori precari: da gennaio 2007 i lavoratori parasubordinati e assimilati, iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori occasionali) hanno diritto all'indennità di malattia a carico del'Inps. Ecco i requisiti da possedere

1) non essere iscritti ad altre forme di assicurazione obbligatoria o essere pensionati
2) aver lavorato per uno stesso committente per più di 30 giorni in un anno o per un compenso superiore a 5000 euro
3) aver versato nei 12 mesi precedenti all'evento, almeno 3 mesi, anche non continuativi, di contribuzione nella gestione separata
4) nell'anno che precede quello in cui è iniziato la malattia, il reddito individuale assoggettato a contributo presso la gestione separata non deve essere superiore al 70% del massimale contributivo, che nel 2008 è pari a 88.669 euro.
5) La malattia è indennizzata per un numero massimo di giornate pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e, comunque, per almeno 20 giorni. Tale numero non può superare il limite massimo annuale di 61 giorni. Sono escluse dalla tutela economica le malattie di durata inferiore a quattro giorni.

Tra i motivi che giustificano l'assenza dal posto di lavoro rientra ogni alterazione dello stato di salute che riduca la capacità lavorativa di un soggetto o l'impossibilità di essere presente sul luogo di lavoro per la necessità di seguire terapie specifiche, e i casi in cui la prestazione lavorativa può compromettere la guarigione del soggetto, cioè il periodo di convalescenza.

I controlli da parte di Asl o Inps per verificare l'effettivo stato di salute, possono essere effettuati sui lavoratori sia del settore pubblico che privato, attraverso visite a domicilio o presso ambulatorio, tra le 10 e le 12 o le 17 e le 19 di tutti i giorni, compresi festivi. Ricordiamo che la sentenza della Corte di Cassazione numero 3790 del 19 febbraio 2007, ha stabilito che anche in caso di esaurimento nervoso c'è l'obbligo del lavoratore di sottoporsi a controlli o visite fiscali a domicilio.



In caso di assenza ingiustificata al controllo domiciliare o alla visita in ambulatorio è prevista la sospensione dell'indennità totale per i primi dieci giorni di malattia; in caso di assenza ingiustificata alla seconda visita di controllo, l'Inps sospende la metà del trattamento economico. L'assenza alla terza visita di controllo, comporta la sospensione dalla data dell'ultima assenza. Il rifiuto di sottoporsi alla visita di controllo o visita fiscale può essere punito con il licenziamento.



Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, l'articolo 71 del decreto legge numero 112 del 17 luglio 2008 ha stabilito l'attivazione della visita fiscale obbligatoria anche per un solo giorno di malattia, e retribuzione ridotta per i primi dieci giorni di assenza, a prescindere dalla durata. Col parere del 13 febbraio 2009 il dipartimento della Funzione pubblica ha stabilito, inoltre, che il lavoratore assente per malattia che decide di allontanarsi dal proprio domicilio ha l'obbligo di comunicare i suoi spostamenti all'ufficio competente. Non basta infatti che il medico abbia indicato nel certificato che il lavoratore, a causa del suo stato di salute, non può essere reperibile.

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