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Mercoledì 30 Aprile 2008, 0:00
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Ciò a prescindere dal fatto che le norme succedutesi nel tempo abbiano modificato la riferibilità del limite prima all'unità abitativa e poi a quella immobiliare ingenerando così possibili fraintendimenti. In effetti, il riferimento delle norme di proroga, contenute nelle Finanziarie 2006 e 2007, "all'unità immobiliare" non è indicativo di una mutata volontà del legislatore del dl n. 223/2006 che faceva riferimento all'unità abitativa. Pertanto il limite massimo di spesa va considerato in maniera rigorosa, tenendo conto solo del numero delle unità immobiliari, e non più del numero dei comproprietari di ogni immobile. Sono questi i principi contenuti nella risoluzione n. 181 del 29 aprile 2008.Il caso. La questione interpretativa è stata prospettata da un proprietario di un immobile costituito da due unità abitative e da due pertinenze, distintamente accatastate. Su ognuna delle stesse sono stati realizzati interventi di recupero del patrimonio edilizio. Data la complessità degli interventi, i lavori, come preventivato, sono proseguiti poi nel 2007 e nel 2008. Considerato che, per effetto delle modifiche normative introdotte dal dl n. 223/2006, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è pari a 48 mila euro per abitazione, il contribuente chiedeva di sapere se fosse comunque corretto beneficiare del limite di spesa per ciascuna delle quattro unità immobiliari oggetto dei lavori. In termini temporali poi, il contribuente ha inviato, in data 14 dicembre 2006, una comunicazione di inizio lavori al centro operativo di Pescara per ciascuna unità immobiliare e ha sostenuto già nello stesso periodo d'imposta parte delle spese per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia.La soluzione. L'art. 35, comma 35-quater, del dl n. 223 ha modificato la disciplina delle agevolazioni in materia di ristrutturazioni edilizie, prevedendo che, per il periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2006 e il 31 dicembre 2006, il limite massimo di spesa di 48 mila euro su cui calcolare la detrazione d'imposta del 36%, prevista ai fini dell'Irpef, spetta con riferimento alla singola abitazione. La risoluzione 4 giugno 2007, n. 124, ha chiarito che il limite di spesa è collegato all'abitazione, escludendo che per le pertinenze si possa computare un ulteriore e autonomo limite di spesa. La detrazione è stata poi prorogata, per il periodo d'imposta 2007, dalla legge finanziaria per il 2007, e per gli anni 2008, 2009 e 2010, da quella per il 2008. Entrambe le predette disposizioni riconoscono, ai fini dell'Irpef, la detrazione d'imposta in discorso, nei limiti di 48 mila euro per unità immobiliare. Il riferimento delle norme di proroga "all'unità immobiliare" non è indicativo, secondo l'Agenzia, di una mutata volontà del legislatore. Pertanto, nell'ipotesi in cui i lavori riguardino sia l'abitazione che la relativa pertinenza, può essere computato un solo limite di 48 mila
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