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Venerdì 30 Ottobre 2009, 0:00
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Per la transazione dei contributi serve un accordo da stipulare con l'ente previdenziale, sulla base di apposita istanza da presentare corredata dalla relazione di un professionista sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano d'impresa. L'accordo può riguardare crediti per contributi e premi ed accessori iscritti e non iscritti a ruolo. La proposta di dilazione non può essere superiore a 60 rate Transazione più ampia. Il dl anticrisi ha modificato la disciplina sulla transazione fiscale in sede di concordato preventivo, di cui all'articolo 182-ter della legge fallimentare (rd n. 267/1942). Per transazione fiscale, in base alla nuova formulazione, si intende la possibilità di accompagnare al piano di concordato preventivo una proposta di pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali con relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria, anche se non iscritti a ruolo, con l'eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Ue. La prima modifica concerne la possibilità che, nel piano di concordato preventivo, possa essere formulata anche una proposta di pagamento dei tributi in forma dilazionata (non solo in forma parziale). La seconda novità è che tale proposta di pagamento può concernere non solo i tributi, ma anche i contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori. Il decreto che è stato pubblicato in gazzetta ufficiale, come previsto dal dl anticrisi, disciplina la nuova previsione e, in particolare, le modalità di applicazione, i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi. La disciplina. Il regolamento stabilisce che i crediti per contributi, premi e accessori di legge che possono essere ricompresi nella proposta di accordo sono i crediti assistiti da privilegio; quelli aventi natura chirografaria; quelli iscritti e non iscritti a ruolo. Sono invece esclusi i crediti cartolarizzati e quelli dovuti in esecuzione delle decisioni assunte dagli organi comunitari in materia di aiuti di Stato. Gli imprenditori interessati devono presentare all'ente previdenziale proposta di accordo corredata da apposita documentazione, nonché da una relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano dell'impresa. Gli enti previdenziali, stabilisce ancora il regolamento, possono accedere alla proposta di accordo nel rispetto di alcuni parametri valutativi tra cui idoneità dell'attivo ad assicurare il soddisfacimento dei crediti anche mediante prestazione di eventuali garanzie; riconoscimento formale e incondizionato del credito per contributi e premi e rinuncia a tutte le eccezioni che possano influire sull'esistenza e azionabilità dello stesso; correntezza nel pagamento dei contributi e premi dovuti per i periodi successivi alla presentazione della proposta di accordo; versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti ai fini dell'accesso alla dilazione dei crediti; essenzialità dell'accordo ai fini della continuità dell'attività dell'impresa e di ogni possibile salvaguardia dei livelli occupazionali.
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