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Mercoledì 30 Gennaio 2008, 23:44

Dimissioni in bianco? Da oggi non più!

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Le dimissioni non sono più le stesse con il nuovo modulo allestito per rescindere il contratto di lavoro. La legge n.188 del 17 ottobre 2007 recentemente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del giorno 8 novembre 2007 è entrata in vigore dal 23 novembre 2007, regolamentando le modalità da seguire per dare le dimissioni.

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Per risolvere il rapporto di lavoro il dipendente dovrà presentare le dimissioni su appositi moduli che dovrebbero essere predisposti e resi disponibili oltre che tramite Internet dal Ministero del Lavoro, anche dalle Direzioni provinciali del lavoro, dagli Uffici comunali, dai Centri per l’impiego. Questi documenti sarebbero, a differenza delle precedenti pratiche, muniti di un codice di identificazione e della data di emissione e hanno validità di 15 giorni dalla data di emissione. Il modulo compilato in ogni sua parte con la sottoscrizione autografa del lavoratore, dovrà essere consegnato esclusivamente al datore di lavoro, senza alcun obbligo di ulteriore trasmissione.

Qual è il motivo di questa riforma procedurale? “Neutralizzare la pratica molto diffusa delle dimissioni in bianco, fatte sottoscrivere in via preventiva al momento dell’assunzione del lavoratore, vale a dire nel momento in cui il rapporto di forza tra i contraenti è totalmente a favore del datore di lavoro.” (Cfr. Relazione al progetto di legge n. 1695, leggibile per intero sul sito del Senato della Repubblica www.senato.it). Questa pratica costringe da anni molti lavoratori a rinunciare totalmente all’esercizio dei loro diritti per tutta la durata del rapporto di lavoro, pena la certezza di un licenziamento immediato (provvedimento che resta, tuttavia, formalmente occultato dalla presenza della lettera di dimissioni).

Qualche contro indicazione però permane: è infatti facile prevedere che gran parte delle future dimissioni rassegnate dal personale dipendente sarà consegnata senza l’apposito modulo provocandone la nullità. La sanzione della nullità determina il rischio di dover ricostituire rapporti di lavoro cessati da anni, dovendo pagare l’intera retribuzione, come se il dimissionario avesse lavorato.

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