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Giovedì 1 Maggio 2008, 0:00
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Il testo promuove il ricorso alla mediazione in materia civile e commerciale, e costringe gli stati membri ad adeguare i propri ordinamenti entro tre anni, dotando di fatto la cooperazione giudiziaria europea di un nuovo ed efficace strumento di soluzione delle controversie. I 27 dovranno anzitutto favorire l'elaborazione di codici volontari di condotta, e soprattutto organizzare la formazione di mediatori professionisti specializzati in materia, in grado di gestire una casistica destinata a crescere nel tempo. La nuova Direttiva permetterà ai cittadini di avere "un accesso più rapido e meno costoso alla giustizia", con conseguente snellimento di procedure tradizionalmente piuttosto lunghe, quali per esempio quelle più frequenti come i divorzi o gli affidamenti dei figli. Con l'ingresso della mediazione, prende piede così nell'Unione europea un procedimento strutturato in cui le parti tentano volontariamente di risolvere una controversia con un accordo, sotto il controllo di un mediatore che ne garantisce l'imparzialità e l'efficacia. Una delle due parti deve risiedere abitualmente in uno stato membro diverso da quello dell'altra parte. Il contenuto scritto dell'accordo, inoltre, verrà reso esecutivo da un'autorità competente se conforme al diritto dello stato membro in cui è stata presentata la richiesta. Nel rispetto della riservatezza, poi, alcun soggetto coinvolto nell'amministrazione della mediazione avrà l'obbligo di testimoniare nel procedimento giudiziario, a meno che non siano le parti interessate a deciderlo, o ci siano superiori considerazioni di ordine pubblico dello stato membro (per esempio, assicurare la protezione di minori o l'integrità fisica o psicologica di una persona). La Direttiva, ad ogni modo, non si estende alla materia fiscale, doganale e amministrativa, né alla responsabilità dello stato per atti nell'esercizio di poteri pubblici. Il ricorso ai modi alternativi di risoluzione delle controversie sarà comunque sempre iniziativa volontaria delle parti in conflitto. Si possono comunque distinguere diverse fattispecie di soluzione alternativa senza adire la giustizia, a seconda della funzione del ruolo svolto dal terzo nel processo di risoluzione della controversia. In alcuni casi il terzo aiuta le parti a cercare un accordo, senza tuttavia assumere una posizione formale sull'una o l'altra soluzione da dare eventualmente alla controversia. Nel corso di questi processi, che vengono spesso chiamati "conciliazioni", le parti sono invitate ad avviare o riallacciare un dialogo, evitando così lo scontro. Sono le parti stesse a scegliere il metodo di risoluzione della controversia, svolgendo un ruolo particolarmente attivo per tentare di trovare da sole la soluzione più appropriata. Tale approccio consensuale aumenta, spesso, le possibilità per le parti, una volta risolta la controversia, di poter mantenere le loro relazioni di natura commerciale o familiare. In altri casi, è il mediatore a trovare lui stesso la soluzione che poi presenta alle parti, come per esempio nelle controversie al servizio del consumatore. In altri casi il mediatore indirizza alle parti una raccomandazione, che queste ultime sono libere di seguire o meno (come nel caso dei "Consumer complaint boards" dei paesi scandinavi). C'è anche il caso in cui il mediatore adotta una decisione che sarà vincolante solo per il professionista. È il caso degli Ombudsmen dei clienti, creati da alcuni settori professionali come le banche e le assicurazioni, vincolanti per le imprese che hanno aderito al sistema. In questo caso il consumatore non soddisfatto della decisione dell'Ombudsman può comunque portare la stessa causa davanti al giudice. La nuova direttiva dovrà essere convertita in legge dagli Stati membri entro e non oltre 36 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet
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