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Plusvalenze esenti
Di di Antonio Montemurro e Gioacchino Angeloni
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Se il contribuente dimostra che l'unità immobiliare è utilizzata come dimora abituale da un familiare per la maggior parte del periodo di imposta (attraverso l'intestazione delle utenze domestiche, l'utilizzo effettivo dei servizi e l'indicazione del domicilio nella corrispondenza ordinaria), la plusvalenza da cessione ante quinquennio dall'acquisto non sarà rilevante ai fini della tassazione.È quanto precisato dalla risoluzione 218/e del 30 maggio 2008 dell'Agenzia delle entrate.La risoluzione risponde al quesito di un contribuente che chiedeva se la cessione dell'immobile, destinato immediatamente ad abitazione principale dell'usufruttuario familiare così come risultava dal contratto di fornitura delle utenze domestiche (sebbene la residenza anagrafica fosse stata trasferita formalmente), in caso di alienazione prima del decorso di cinque anni dall'acquisto della proprietà fosse produttiva di plusvalenza imponibile ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b) del dpr n. 917/1986.Per capire se la cessione dell'immobile determina l'emersione di una plusvalenza imponibile ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), occorre riferirsi al momento dell'acquisto della nuda proprietà o della
proprietà. L'articolo 67 prevede la tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, tranne che nell'ipotesi di unità immobiliare urbane utilizzate come abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, per la maggior parte del periodo intercorso tra la data di acquisto o costruzione e quella di vendita. Per quanto riguarda, invece, la locuzione "abitazione principale", è utile riferirsi alle istruzioni al modello Unico (UCOI.OB - notizie) che chiariscono che "per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente". Mentre la residenza è facilmente dimostrabile da documenti ufficiali dell'anagrafe del comune la dimora abituale non è sempre dimostrabile salvo che per circostanze oggettive quali, precisa la risoluzione, l'intestazione delle utenze domestiche, l'utilizzo effettivo dei servizi connessi e l'indicazione del domicilio nella corrispondenza ordinaria.Quindi l'operazione di cessione, effettuata prima del decorso del quinquennio, non comporterà l'assoggettamento a tassazione della plusvalenza realizzata se il contribuente sarà in grado di provare che il familiare, a prescindere dalla residenza anagrafica, abbia utilizzato l'immobile come abitazione principale per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto e la vendita dell'immobile.Ove, non si verificasse tale condizione la plusvalenza da assoggettare a tassazione risulterà costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito per la cessione dell'immobile del quale i venditori, a seguito dell'estinzione dell'usufrutto hanno riacquistato la piena proprietà, e il prezzo da questi pagato per la nuda proprietà.
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