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Simulazioni tassate
Di di Debora Alberici
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L'abuso del diritto colpisce anche i contratti simulati o in frode alla legge. Infatti, il fisco può opporsi a questi accordi del contribuente, e, ove ne derivi un ingiusto risparmio di imposta, può rettificare la dichiarazione. Il principio antielusivo, hanno spiegato le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 15029 del 26/6/2009, va a rafforzare quell'orientamento giurisprudenziale che si andava consolidando e per cui l'amministrazione finanziaria, prima in sede di accertamento e poi nel contenzioso, può opporsi alla simulazione di contratti fra contribuenti. «Il fisco», si legge in uno dei passaggi chiave delle motivazioni, «è legittimata a dedurre (prima in sede di accertamento fiscale e poi in sede contenziosa) la simulazione assoluta o relativa dei contratti stipulati dal contribuente, o nullità per frode alla legge tributaria». Questo principio, sottolinea nel passaggio successivo il Collegio esteso, è rafforzato dall'orientamento sull'elusione fiscale inaugurato a ottobre dell'anno scorso per cui «in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici: tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati (nella specie, imposte sui redditi), nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione, e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nell'imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì ne: disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali. Esso (Parigi:
FR0000120669 - notizie) comporta l'inopponibilità del negozio all'amministrazione finanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dall'operazione elusiva, anche diverso da quell: tipici eventualmente presi in considerazione da specifiche norme antielusive entrate in vigore in epoca successiva a compimento dell'operazione». È evidente quindi, che anche in mancanza di un provvedimento legislativo non si arresta il flusso di pronunce che rafforzano il principio dell'abuso del diritto che, come in questo caso, trova d'accordo anche il massimo consesso di Piazza Cavour. Dunque, dovrà versare al fisco la maggiore imposta un'azienda agricola che aveva simulato un contratto con un'altra impresa per poter superare le quote latte imposte dalle norme comunitarie. Insomma, «la commercializzazione e la fatturazione del latte prodotto in eccedenza era stata effettuata con interposizione dell'azienda comodataria». La rettifica della dichiarazione Iva da parte del fisco era stata bocciata in primo grado ma la Cassazione l'ha ritenuta legittima.
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