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Sabato 31 Ottobre 2009, 0:00
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In linea di principio, nel caso in cui la sanatoria delle attività estere detenute in violazione delle norme sul monitoraggio riguardi delle attività patrimoniali, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 43 del 2009 richiede la predisposizione di una perizia di stima sia nel caso del rimpatrio che in quello di Va però osservato che laddove si sia in possesso di documentazione del costo di acquisto e a tale valore si voglia fare riferimento in sede di presentazione della dichiarazione riservata, vi è un elemento che può giustificare l'importo indicato nella dichiarazione riservata. Si può dunque ipotizzare che in questa fattispecie la perizia di stima potrebbe rivelarsi come non necessaria Solo l'investimento in Unico (UCOI.OB - notizie) 2009 Nel 2007 ho acquistato un immobile all'estero compilando le due sezioni del quadro RW perché vi era sia l'investimento che il flusso. Nel corso del 2008 non vi sono stati flussi e dunque nel modello Unico 2009 è stato riportato unicamente l'investimento. Ho seguito un comportamento corretto? Si deve ritenere il comportamento descritto nel quesito come corretto ai fini delle disposizioni sul monitoraggio fiscale. Parrebbero dunque non sussistere i presupposti per l'accesso alle disposizioni in materia di scudo fiscale. Conto svizzero e quadro RW Un contribuente residente in Italia che dimora abitualmente in Svizzera in una casa in affitto dove lavora come dipendente ha la disponibilità di un conto corrente in Svizzera alimentato con denaro guadagnato sul posto. Deve compilare il quadro RW? E se trasferisse la residenza in Svizzera nel 2009? Dal 2010 è possibile non compilare il quadro RW? La fattispecie deve essere così analizzata. In primo luogo, la problematica riguarda l'esatta individuazione della residenza del contribuente. Laddove il contribuente sia residente in Italia, sussiste l'obbligo di compilazione del quadro RW delle proprie disponibilità estere compresa quindi l'indicazione nel quadro RW del conto corrente esistente nell'altro Stato. Pertanto, si doveva procedere alla compilazione del relativo quadro laddove l'importo sia superiore ai 10 mila euro. Nel caso in cui venisse acquisita la residenza in Svizzera nel corso del 2009, non potrà essere presentata la dichiarazione riservata per lo scudo fiscale in quanto, come chiarito nella circolare n. 43 del 2009, la residenza in Italia nel periodo di impostra in cui viene presentata la dichiarazione riservata è condizione necessaria per accedere allo scudo. Peraltro, se dal 2009 la residenza è all'estero, il contribuente perde ogni obbligo di monitoraggio secondo le disposizioni di cui al decreto legge n. 167 del 1990. Va però ricordato come la Svizzera sia uno stato considerato a fiscalità privilegiata per quanto concerne la tassazione delle eprsone fisiche e, in base al comma 2 bis dell'articolo 2 del Tuir, l'eventuale trasferimento in Svizzera della residenza fa comunque sì che possa scattare la presunzione di residenza in Italia. Il rapporto scudo-questionario Un contribuente ha ricevuto in questionario che richiede delle notizie ai fini della verifica basata sul redditometro. Tale questionario impedisce al contribuente di avvalersi dello scudo fiscale? Come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 43 del 2009 la circostanza di avere ricevuto un questionario da parte dell'agenzia delle entrate inibisce al contribuente destinatario del questionario stesso l'accesso allo scudo fiscale ma limitatamente al periodo di imposta che è oggetto di richiesta. Potrà dunque comunque essere presentata la dichiarazione riservata che non produrrà effetti per il periodo di imposta in esame. La srl soggetta a verifica fiscale Una srl a ristretta base societaria è stata interessata da una verifica fiscale nel corso del 2009 con verbalizzazioni giornaliere in cui è già stata riscontrata una evasione fiscale. I soci persone fisiche possono accedere allo scudo fiscale o l'attività di verifica in corso blocca l'accesso allo scudo? Si deve ritenere che la posizione espressa dall'agenzia delle entrate in merito alla esistenza di una causa ostativa rispetto ai soci di una società di persone che viene fatta oggetto di controllo in relazione ai redditi imputati per trasparenza ai soci non possa essere adattata all'ipotesi della verifica fiscale nei confronti della srl che rimane pur sempre un soggetto giuridico distinto dal socio nei confronti del quale potrà essere accertata, per esempio, la percezione dei maggiori utili prodotti dalla società partecipata. Tale contestazione deve però essere formalizzata cosa che non pare avvenuta in relazione alla formulazione del quesito. Si deve dunque ritenere che l'accesso allo scudo fiscale da parte dei soci sia consentito.
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