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| Responsabilità Civile derivante dalla circolazione (RCA) |
Oggetto:
La Compagnia si obbliga a corrispondere le somme (capitale, interessi e spese) che siano dovute dall'Assicurato a Terzi, a titolo di risarcimento, per danni – sia fisici che materiali - involontariamente cagionati durante la circolazione dell’auto.
La Compagnia di assicurazione è impegnata fino al limite del massimale indicato in polizza, che, per legge, non può essere inferiore a 1,5 miliardi di Lire per sinistro (vedi in proposito il Nota Bene).Esclusioni: La polizza RCA, rispetto agli altri contratti assicurativi, ha una "peculiarità": il Danneggiato può direttamente richiedere il risarcimento all'Assicuratore, ciò per facilitare il recupero del danno da parte dell'utente della strada incolpevole. La polizza quindi non prevede delle specifiche esclusioni di garanzia salvo per i danni causati dall’uso dell’auto in gare o competizioni sportive e alle relative prove, a meno che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI. Comunque, le esclusioni o le limitazioni che fossero eventualmente previste da essa non possono essere utilizzate come motivo per non pagare il danneggiato. L'Assicuratore paga e, in alcuni casi, successivamente si rivale sul proprio Assicurato chiedendogli il rimborso di quanto pagato.
Rivalsa: La Compagnia, dopo aver risarcito i Terzi dei danni da essi subiti, ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato o sul Contraente della polizza per quanto da essa pagato. Ciò può avvenire, in particolare, per i danni cagionati nelle seguenti situazioni:
- guida con patente scaduta (derogabile) o revocata o sospesa
- guida con “foglio rosa” senza l’assistenza di altra persona con i requisiti previsti dal Codice della Strada
- guida in stato di ebbrezza (derogabile in parte, cioè al di sopra di un limite indicativo di Lire 1.000.000, che viene fissato come massimo diritto della Compagnia)
- guida sotto l’effetto di stupefacenti
- veicoli con pneumatici non omologati
- veicoli con motori modificati
- trasporto non regolare di cose o di persone
Forme di copertura: La più diffusa, denominata "Bonus-Malus", prevede, ad ogni scadenza annuale, la riduzione o l’aumento del premio a seconda che si siano verificati sinistri che abbiano comportato, o possano comportare, per la Compagnia un risarcimento a Terzi. Mentre la forma con "franchigia" prevede che per ogni sinistro resti a carico dell’Assicurato un importo, fisso e assoluto, che è parte dell’ammontare del danno eventualmente causato a Terzi. Generalmente la franchigia oscilla tra Lire 500.000 e un milione di Lire.
Infine, il Decreto legge N. 70 del 28.03.2000, convertito nella Legge N. 137 del 26 maggio 2000, ha istituito l'obbligo per le Compagnie di assicurazione di stipulare contratti anche nella forma tariffaria “Bonus/Malus + Franchigia”, chiara unione delle due forme precedenti. Tale franchigia non può essere inferiore a Lire 500.000 e superiore a un milione di Lire.
Seppure la legge preveda come massimale minimo 1,5 miliardi di Lire, è possibile ed è sicuramente sempre consigliabile, per una lieve maggiorazione del premio, stipulare la polizza con un massimale superiore; nella considerazione, soprattutto, di danni a più persone. Indicativamente, suggeriamo di assicurarsi per un massimale non inferiore a 3 miliardi di Lire.
L'esistenza della copertura assicurativa per la RCA è provata, oltreché dalla polizza, dal Certificato-Contrassegno, su cui risulta il periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio. Il Contrassegno deve essere obbligatoriamente esposto sulla vettura, mentre il Certificato può essere conservato con il Foglio di Circolazione.
La polizza RC Auto non copre i danni a beni di Terzi cagionati dall'incendio dell'auto assicurata. Per tutelarsi anche da tale evenienza occorre estendere la copertura alla garanzia Ricorso Terzi.
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