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Inizio > Normative sui Marketplace
I marketplace sono luoghi virtuali dove le aziende si incontrano per sviluppare accordi, scambi di beni e servizi nell'ambito dell'e-commerce. È proprio nell'ambito delle normative legate al Commercio Elettronico che ricade la disciplina dell'attività dei marketplace.

Esistono vincoli giuridici per l'apertura di un'attività di e-commerce. Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 59), soprattutto nell'articolo 18, indica delle prescrizioni di base per la "vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione" attraverso Internet.
Anche se indicato soprattutto per e-shop e per la vendita al dettaglio, questo D.Lgs è interessante per il fatto che stabilisce l'applicabilità all'e-commerce delle disposizioni previste dal decreto legislativo 50/92 in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali.

Quali sono le implicazioni legali che disciplinano i contratti legati all'e-commerce?
La prima legge a disciplinare la materia è la legge del 15 marzo 1997 n. 59 ("Delega del Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa") nell'articolo 15 comma 2. Secondo questa norma viene attribuito valore legale ai documenti, atti e dati legati a contratti tra privati e con la pubblica amministrazione siglati mediante strumenti informatici, telematici, sempre che siano redatti secondo le formalità previste dal regolamento attuativo presente nella stessa legge.
In attuazione della legge 59/97, è stato emanato il DPR n. 513 (del 10 novembre 1997) denominato "Regolamento contenente i criteri e le modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti informatici e telematici".
Nell'articolo 11 di questo regolamento attuativo si introduce l'uso della firma elettronica, mentre il comma 2 dello stesso articolo parifica i contratti dell'e-commerce a quelli del D.Lgs n. 50 del 15 gennaio 1992.

Obblighi del venditore

È il D.Lgs 15/1/1992 n. 50, in attuazione della direttiva 85/577/CEE ("contratti negoziati fuori dei locali commerciali") e al D. Lgs. 22/5/1999 n.185, (attuazione della direttiva 97/7/CE, "tutela dei consumatori in materia di contratti stipulati a distanza") a gestire la materia.
In particolare l'art. 9 equipara la vendita mediante uso di strumenti informatici e telematici a quelle tradizionali.
Secondo, poi, il D. Lgs. 185/99 il venditore dovrà assolvere a precisi obblighi di informativa nei confronti del consumatore "in tempo utile e comunque prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza"; sono così amministrati l'identità del fornitore, le caratteristiche essenziali del prodotto o del servizio, le modalità di consegna e impiego, il tipo di pagamento e il prezzo comprensivo di tasse, le imposte e le spese di consegna, la durata della validità dell'offerta e del prezzo e altri dettagli.

Esecuzione dell'ordine

Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stata trasmessa la richiesta.

Diritto di recesso

Il termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso è di dieci giorni a partire dal momento in cui il consumatore riceve la merce; per i servizi il termine parte dal giorno della conclusione del contratto di acquisto.
Riepilogo - La normativa nazionale

In ambito nazionale, le normative di riferimento sono soprattutto 3:
- il Decreto Legge del 31 marzo 1998, numero 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio", a norma dell'articolo 4 comma 4 della legge n. 59 del 15 marzo 1997.
- La Circolare numero 3487/C sul commercio elettronico, emanata il 1 giugno 2000 dal Ministero dell'Industria.
- Il Disegno di legge n. 7324 approvato dal Senato il 27 settembre 2000 legato alle agevolazioni per lo sviluppo del commercio elettronico e per l'innovazione delle tecnologie nel settore tessile, dell'abbigliamento e del settore calzaturiero.

Riepilogo - La normativa comunitaria

A livello comunitario, invece, la normativa di riferimento è la Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Emanata l'8 giugno 2000, la Direttiva Comunitaria è relativa ad alcuni degli aspetti giuridici inerenti i servizi della società dell'informazione con particolare attenzione al commercio elettronico nel mercato interno. Non a caso viene comunemente definita "Direttiva sul commercio elettronico".
Accanto a queste norme, vanno inoltre tenute in seria considerazione i dettami comunitari in merito al pagamento elettronico. Due Direttive meritano menzione in questo senso:
- La Direttiva 2000/46/CE del 27 Ottobre 2000 che stabilisce le regole del sistema di pagamento elettronico (la cosiddetta "moneta elettronica")
- La Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2001 sul Commercio Elettronico ed i servizi finanziari.

La legge sulla Privacy

Non va poi dimenticato l'impatto della normativa italiana e comunitaria sulla Privacy: la legge 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", la 676 "Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e tutti gli atti collegati (Dlg 123/1997,Dlg 171/1998, Dlg 51/1999). In merito della sicurezza dei dati personali, il riferimento è la legge 325/2000 sulle misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali, ed i Provvedimenti del Garante sulla Privacy del 28/09/2001 e 10/10/2001.

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