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CALCOLO BOLLO AUTO E MOTO

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Calcolo del bollo in base alla potenza del veicolo in KW o CV

N.B.: il numero dei KW o dei CV va riportato omettendo le eventuali cifre decimali

Vai al Calcolo del bollo in base alla targa del veicolo
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Tutti i campi sono obbligatori, tranne la Direttiva Euro se il Tipo Veicolo è Ciclomotori.
Il campo "Impianto gpl/metano" viene utilizzato esclusivamente se il "Tipo Veicolo" è Autoveicolo.

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GUIDA AL CALCOLO DEL BOLLO
Il programma per il calcolo del bollo auto permette di calcolare l'importo della tassa automobilistica nel periodo di pagamento (che coincide con il mese successivo alla scadenza). Ad esempio: per i bolli che sono scaduti il 31/12/2006 il periodo di pagamento va dal 1/01/2007 al 31/01/2007. Se il calcolo viene effettuato in una data successiva al periodo di pagamento, il servizio calcolerà anche le eventuali sanzioni ed interessi. Ad esempio: se il calcolo viene effettuato dal 1/1/2007 al 31/01/2007, per le tasse automobilistiche scadute il 31/12/2006, non saranno calcolati sanzioni ed interessi. Se il calcolo viene effettuato dopo il 31/01/2007 verranno calcolati invece sanzioni ed interessi. Se invece, per una tassa automobilistica che scade il 30/04/2007 - periodo di pagamento 1-31/05/2007, si richiede il calcolo in data antecedente il periodo di pagamento, sarà evidenziato un importo maggiorato di sanzioni ed interessi perché il programma prende in riferimento la precedente scadenza di Aprile 2006 e pertanto considera il pagamento tardivo.

Attenzione: l'indicazione di eventuali sanzioni e interessi non implica l'irregolarità di versamenti già effettuati. Ricordiamo, infine, che la competenza per la tassazione del bollo auto spetta alle Regioni le quali gestiscono le banche dati relative ai versamenti. Da gennaio 2007 sono in vigore le nuove tariffe relative al bollo auto che aggiornano i precedenti importi risalenti al 1998. La nuova variazione tariffaria è applicabile su tutto il territorio nazionale e riguarda solamente autovetture, motocicli e autoveicoli per il trasporto promiscuo. Si rammenta che gli importi approvati dalla legge n. 296/06 (Finanziaria 2007) possono subire ulteriori variazioni su base regionale in sede di compilazione dei tariffari, a seconda della regione di residenza del proprietario del veicolo. Inoltre, solo per i residenti in Liguria (legge regionale n. 2/06) e Toscana (legge regionale n. 52/06), la nuova tariffa prevede un aumento applicabile a tutte le categorie di veicolo (e non solo a motocicli e autovetture). Per le autovetture, in particolare, è introdotto un primo aumento che si applica a tutti i veicoli di potenza superiore alla media, ma limitatamente ai KW risultanti in eccesso rispetto ai primi cento. La tariffa introduce inoltre una seconda variazione che tende a premiare i veicoli con maggiore efficienza energetica: prevede, infatti, importi unitari decrescenti man mano che il motore risulti dotato di caratteristiche ambientali meno inquinanti fino a fissare, entro la soglia dei 100 KW, importi uguali a quelli in vigore nel 2006 (per motorizzazioni con classe ambientale Euro 4 o Euro 5).

Fonte: Sito Agenzia delle Entrate
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