Una delle caratteristiche degli interessi è che devono essere determinati consensualmente e per iscritto.
Tra le forme contrattuali di maggiore importanza
rientra il mutuo, perché rappresenta il tipico contratto produttivo di interessi, tanto da essere assistito
da una presunzione di onerosità, mentre la gratuità
deve essere espressamente convenuta.
La libertà negoziale di fissare la misura degli interessi
è condizionata, però, da un limite oggettivo
che è rappresentato dalla "usura", termine in genere impiegato per designare un prestito di denaro ad alto interesse.
Questo limite è posto con specifico riferimento
al contratto di mutuo, ma esprime anche una nozione
di carattere penalistico. In tal senso non è usurario l'interesse soltanto perché è elevato, ma perché l'alto tasso è stato imposto approfittando dello stato
di necessità del debitore.
Al fine di porre un argine al dilagare di un fenomeno eticamente scorretto, il Parlamento ha aggiornato
le disposizioni relative all'usura, stabilendo
che il Ministero del Tesoro rilevi trimestralmente il Tasso Effettivo Globale Medio (comprensivo di commissioni
di remunerazioni a qualsiasi titolo e spesa, escluse
quelle per imposte e tasse) degli interessi praticati
dalle Banche e dagli intermediari finanziari, nel corso
del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
I tassi medi come sopra rilevati, aumentati della metà, costituiscono il livello massimo oltre il quale si configura
il reato di usura. Così, se per ipotesi sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale.
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