Si ha diritto ad ottenere la riduzione della somma iscritta o la liberazione di uno o pių immobili ipotecati ogni qual volta il mutuatario abbia estinto almeno la quinta parte del debito originario. La riduzione č ottenibile in misura proporzionale alla somma iscritta.
In materia di "restituzione ipotecaria" č consentito al mutuatario il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o pių immobili ipotecati quando risulti che per la somma ancora dovuta i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente.
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