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Lo scopo per cui si richiede un finanziamento differenzia in modo determinante la tipologia dello stesso, sia per quanto riguarda gli aspetti contrattuali, che per quanto riguarda le garanzie e la durata. I finanziamenti concessi per l'acquisizione di beni e/o servizi per il consumo corrente (ad es. il vestiario, le vacanze …) oppure nell'acquisizione di beni di consumo durevole (ad es. mobili, autovetture, elettrodomestici, barche…..) hanno in genere durate massime di cinque anni e richiedono prevalentemente garanzie personali. I finanziamenti per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di abitazioni hanno durate che vanno dai 10 ai 25 anni e richiedono garanzie reali (ipoteche e/o privilegi). I finanziamenti vengono prestati da Società Finanziarie e da Istituti di credito i quali, offrono prodotti finanziari differenziati. La differenziazione può riguardare la qualità, le modalità tecniche di presentazione, le attività di promozione, i servizi accessori ed ausiliari resi al cliente, le condizioni economiche ed i termini di pagamento e di consegna dei prodotti. Il termine finanziamento è poco usato, quotidianamente si parla di Prestito o Credito. A esempio Il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - D.L. 1° settembre 1993, n. 385 specifica che tra le attività delle imprese bancarie vi sono "le operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, etc)". Tutti i finanziamenti assumono comunque la forma di un contratto scritto che si perfeziona non con il semplice consenso, ma con l'effettiva consegna di quanto si vuole dare a prestito. Questo particolare tipo di contratto si chiama Mutuo
MUTUO: Il mutuo è il contratto con il quale una parte (detta mutuante) consegna una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili ad un'altra (detta mutuataria) che si assume l'obbligo di restituire, al momento stabilito, altrettante cose della stessa specie e quantità. In genere il contratto è a titolo oneroso e la misura degli interessi, o è convenuta dalle parti, o si applica il saggio degli interessi legali stabilito dall'art.1284 Cod.Civ.
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