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Concetti Generali: I Finanziamenti
L'operazione mediante la quale un soggetto economico realizza la provvista di mezzi finanziari necessari alla realizzazione di investimenti o al soddisfacimento dei propri bisogni si chiama finanziamento.
Lo scopo per cui si richiede un finanziamento differenzia in modo determinante la tipologia dello stesso, sia per quanto riguarda gli aspetti contrattuali, che per quanto riguarda le garanzie e la durata.
I finanziamenti concessi per l'acquisizione di beni e/o servizi per il consumo corrente (ad es. il vestiario, le vacanze …) oppure nell'acquisizione di beni di consumo durevole (ad es. mobili, autovetture, elettrodomestici, barche…..) hanno in genere durate massime di cinque anni e richiedono prevalentemente garanzie personali. I finanziamenti per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di abitazioni hanno durate che vanno dai 10 ai 25 anni e richiedono garanzie reali (ipoteche e/o privilegi). I finanziamenti vengono prestati da Società Finanziarie e da Istituti di credito i quali, offrono prodotti finanziari differenziati. La differenziazione può riguardare la qualità, le modalità tecniche di presentazione, le attività di promozione, i servizi accessori ed ausiliari resi al cliente, le condizioni economiche ed i termini di pagamento e di consegna dei prodotti.
Il termine finanziamento è poco usato, quotidianamente si parla di Prestito o Credito. A esempio Il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - D.L. 1° settembre 1993, n. 385 specifica che tra le attività delle imprese bancarie vi sono "le operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, etc)".
Tutti i finanziamenti assumono comunque la forma di un contratto scritto che si perfeziona non con il semplice consenso, ma con l'effettiva consegna di quanto si vuole dare a prestito. Questo particolare tipo di contratto si chiama Mutuo

MUTUO: Il mutuo è il contratto con il quale una parte (detta mutuante) consegna una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili ad un'altra (detta mutuataria) che si assume l'obbligo di restituire, al momento stabilito, altrettante cose della stessa specie e quantità. In genere il contratto è a titolo oneroso e la misura degli interessi, o è convenuta dalle parti, o si applica il saggio degli interessi legali stabilito dall'art.1284 Cod.Civ.
Le parti possono convenire che la restituzione delle cose mutuate avvenga ratealmente, in tale ipotesi, la mancata corresponsione anche di una sola rata da parte del mutuatario consente al mutuante di chiedere la restituzione immediata dell'intero. La risoluzione del contratto può essere chiesta anche in caso di mancato pagamento degli interessi. I mutui aventi per oggetto una somma di denaro sono restituiti, di regola, in modo rateale e le singole rate, calcolate in base ad un piano di ammortamento, posso essere costanti, crescenti, decrescenti o predefinite nella loro entità.
Se le parti hanno stipulato un contratto preliminare di mutuo, come avviene - ad esempio - nei mutui fondiari ed edilizi, il mutuante può rifiutarsi di stipulare il contratto definitivo quando sia peggiorata la situazione economico-patrimoniale del debitore al punto di rendere dubbia la restituzione, o non siano da quest'ultimo fornite le garanzie richieste. (Codice Civile art. 1813 - 1822).
Quando i mutui vengono erogati da aziende di credito con mezzi finanziari propri ai sensi del Dpr. 29 settembre 1973, n. 601 deve essere applicata una imposta una tantum chiamata imposta sostitutiva pari attualmente allo 0,25% sul capitale erogato. Questa imposta a carico dell'azienda erogante può in taluni casi essere recuperata dal beneficiario del finanziamento. Il pagamento dell'Imposta sostitutiva consente di pagare diritti in cifra fissa per la registrazione degli atti e per le iscrizioni ipotecarie.
I mutui si possono dividere in:

  • CHIROGRAFARIO: quando non è assistito da alcuna garanzia;
  • IPOTECARIO: quando è assistito da una garanzia ipotecaria;
  • PIGNORATIZIO: quando è assistito da un pegno;

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