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GLOSSARIO DELLA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
A-C       N-Z

Deducibilità: Beneficio fiscale in base al quale i contributi versati alle forme pensionistiche complementari diminuiscono l’imponibile fiscale.

Destinatari: Categoria di lavoratori individuati in base all’appartenenza ad un comparto produttivo o ad una azienda o gruppo di aziende cui la forma pensionistica complementare si rivolge.

Fondo pensione aperto: Forma pensionistica complementare istituita direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. Viene realizzato mediante la costituzione di un patrimonio separato e autonomo all’interno della società istitutrice finalizzato esclusivamente all’erogazione di prestazioni previdenziali.

Fondo pensione negoziale: Forma pensionistica complementare istituita sulla base di contratti o accordi collettivi o, in mancanza, di regolamenti aziendali diretta a soggetti individuati in base dell’appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. una regione o una provincia autonoma).

 

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Fondo pensione preesistente: Forma pensionistica complementare di tipo negoziale già istituita alla data del 15 novembre 1992.

Fonti istitutive: Atti e soggetti che possono istituire le forme pensionistiche complementari (es. contratti e accordi collettivi, anche aziendali, accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, regolamenti di enti o aziende, accordi tra soci lavoratori di cooperative, regioni, banche, compagnie di assicurazioni, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare), che prevedono l’istituzione di fondi pensione negoziali, aperti o l’attuazione di forme pensionistiche individuali.

Forme pensionistiche complementari: Forme di previdenza ad adesione volontaria istituite per garantire agli iscritti un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello pubblico attuate mediante i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti e le forme pensionistiche individuali di tipo assicurativo.

Forma pensionistica individuale: Forma di previdenza complementare che si attua mediante l’adesione, su base individuale, ad un fondo pensione aperto oppure mediante contratto di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale.

Gestione delle risorse: Investimento dei contributi versati alla forma pensionistica complementare (attraverso gestori specializzati) secondo determinate regole fissate dall’ordinamento.

Iscritti: Aderenti alle forme pensionistiche complementari. Sono ‘vecchi iscritti’ coloro che si erano iscritti ad una forma pensionistica complementare entro il 28 aprile 1993; sono ‘nuovi iscritti’ gli aderenti ad una forma pensionistica complementare dal 29 aprile 1993 in poi.

Liquidazione in capitale: Prestazione corrisposta in unica soluzione dalla forma pensionistica complementare alla maturazione dei requisiti di pensionamento: è ammessa sino al 50% del totale maturato, salvo eccezioni (vedi Prestazioni).

Monocomparto: riferito a forme pensionistiche complementari che prevedono un’unica linea o comparto d’investimento.

Montante finale: Ammontare della posizione individuale accumulata al momento del pensionamento da convertire in rendita.

Multicomparto: Termine riferito a forme pensionistiche complementari che prevedono varie linee o comparti d’investimento, con diversi profili di rischio.

Glossario A-C       Glossario N-Z


Fonte: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale




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