Prestazione: Trattamento corrisposto dalla forma pensionistica dal momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime di previdenza obbligatoria di appartenenza dell’iscritto con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. La prestazione può essere percepita in forma di rendita oppure parte in rendita e parte in capitale (di regola, fino al massimo del 50 per cento del montante finale accumulato). Se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale è inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale, la prestazione può essere fruita interamente in capitale.
Prestazione definita (sistema a): Meccanismo di funzionamento di alcune forme pensionistiche complementari preesistenti secondo il quale l’ammontare della prestazione è prefissato in funzione di determinati parametri e non risulta strettamente collegato all’ammontare dei contributi versati. Tale sistema può essere applicato, tra i lavoratori dipendenti, solo ai ‘vecchi iscritti’.
Previdenza complementare: Sistema di previdenza, ad adesione volontaria, per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
Regolamento: documento contenente le caratteristiche e le regole di funzionamento dei fondi pensione aperti e delle forme pensionistiche individuali di tipo assicurativo sottoposto all’approvazione della COVIP.
Rendimento: Risultato che deriva dalla gestione delle risorse.
Rendita: Prestazione periodica corrisposta all’iscritto alla maturazione dei requisiti fissati per il pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza, il cui ammontare dipende dal montante finale (v. anche Prestazioni).
Requisiti di onorabilità e professionalità: Requisiti di integrità morale e di esperienza professionale previsti dalle norme che devono essere posseduti dai componenti gli organi di amministrazione e controllo e dal responsabile delle forme pensionistiche complementari.
Riscatto totale: Restituzione dell’intero importo accumulato nel caso di invalidità permanente o di cessazione dell’attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi o in altre cause di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare previste negli statuti e nei regolamenti.
Riscatto parziale: Restituzione parziale nella misura del 50 per cento della posizione individuale nel caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo da 12 a 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.
Service amministrativo: Soggetto che fornisce ai fondi pensione il servizio di gestione delle attività amministrative.
Silenzio-assenso: Manifestazione tacita della volontà di aderire ad una forma pensionistica complementare mediante conferimento del TFR maturando. Statuto: Documento contenente le caratteristiche e le regole di funzionamento dei fondi pensione negoziali sottoposto all’approvazione della COVIP.
Tasso di sostituzione: Rapporto fra la prima pensione e l’ultima retribuzione, indica l’importo della pensione in percentuale dell’ultima retribuzione percepita.
Trasferimento (della posizione individuale): Possibilità di trasferire l’intero importo maturato al fondo pensione al quale si accede in relazione alla nuova attività lavorativa (trasferimento per perdita dei requisisti di partecipazione) o volontariamente decorsi due anni di iscrizione alla forma pensionistica (v. Portabilità). Il trasferimento non comporta tassazione e implica anche il trasferimento dell’anzianità di iscrizione maturata presso il fondo di precedente appartenenza.
Trattamento di fine rapporto (TFR): Somma corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro, calcolata sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91 % della retribuzione lorda, rivalutata, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo Istat.