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RIFORMA TFR
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PREMESSA
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Per i lavoratori entrati nel mondo del lavoro dopo il 1 gennaio 1996 o con pochi anni di servizio a quella data, la pensione pubblica sarà notevolmente inferiore all’ultimo stipendio percepito.

Per attenuare tali effetti, la riforma ha previsto la possibilità di aderire alle forme pensionistiche complementari per affiancare alla pensione obbligatoria una pensione aggiuntiva volta a contribuire al sostegno del tenore di vita nell’età anziana.

Lo Stato favorisce tale scelta prevedendo, per chi si iscrive ad una forma pensionistica complementare, particolari vantaggi fiscali non altrimenti ottenibili scegliendo altre forme di investimento del risparmio. Al fine di consentire la formazione di una pensione complementare di importo più significativo, il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 prevede che i lavoratori dipendenti possano scegliere di destinare alle forme pensionistiche complementari il proprio TFR.

Il disegno di legge finanziaria approvato dal Governo e attualmente all’esame del Parlamento anticipa al 1 gennaio 2007 l’entrata in vigore del citato decreto legislativo 252/2005 (inizialmente fissata al 1 gennaio 2008).

 

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Con il decreto legge 13 novembre 2006, n.279 è stato peraltro previsto che il versamento dei flussi di TFR e altri contributi, relativi al periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, sia differito al 1 luglio 2007 e possa avvenire solo a condizione che la forma pensionistica complementare destinataria della scelta del lavoratore abbia nel frattempo ricevuto l’approvazione della COVIP.

Per la scelta da compiere in ordine alla destinazione del TFR, va tenuto presente che l’adesione alle forme pensionistiche complementari, pur non essendo obbligatoria, è un importante strumento finalizzato ad evitare di trovarsi nell’età anziana privi dei mezzi necessari a mantenere il precedente tenore di vita.

Va inoltre considerato che non aderendo si rinuncerà ad una serie di vantaggi: alla contribuzione del datore di lavoro (laddove prevista), alla deducibilità fiscale dei contributi versati, ad un regime fiscale dei rendimenti e delle prestazioni di particolare favore (vedi Le agevolazioni fiscali) e ai rendimenti prodotti dal mercato finanziario, che negli ultimi anni sono stati nettamente superiori rispetto alla rivalutazione del TFR. Inoltre, con la scelta di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare non solo non si perde la possibilità di ottenere anticipazioni per far fronte alle proprie esigenze personali e familiari (vedi Le anticipazioni) ma l’importo anticipabile riguarderà, oltre al TFR, anche il proprio contributo, quello del datore di lavoro e i rendimenti conseguiti.

Va poi tenuto presente che la previdenza complementare, pur essendo principalmente diretta alla formazione di una rendita aggiuntiva alla pensione di base, offre comunque, la possibilità di percepire, dal momento del pensionamento, la prestazione in capitale di regola fino alla metà della posizione accumulata (vedi La pensione complementare)

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Fonte: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale




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