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ANTICIPAZIONI
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In determinati casi la legge consente, in modo analogo a quanto avviene per il TFR lasciato presso il datore di lavoro, di usufruire di anticipazioni. La somma da anticipare è calcolata sulla posizione individuale maturata, formata dai versamenti effettuati e dai rendimenti realizzati fino a quel momento. Dal 1 gennaio 2007, l’iscritto può ottenere l’anticipazione della posizione individuale:
in qualsiasi momento della partecipazione alla forma pensionistica: fino al 75 per cento della posizione individuale maturata per sostenere spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche). Le somme oggetto di tale anticipazione possono essere cedute, sequestrate o pignorate solo nei casi e nella misura previsti per la pensione obbligatoria;
dopo 8 anni di iscrizione al fondo: o fino al 75% della posizione maturata per l’acquisto e per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli;
o fino al 30% della posizione individuale, per ulteriori esigenze dell’iscritto.
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