|

RIFORMA TFR
  Home
  - Per capirne di più
  Il percorso decisionale
  - La guida alla riforma
  Premessa
  Lavoratori interessati
  Definizioni
  Fondi pensione chiusi
  Fondi pensione aperti
  Assicurazioni vita
  Fondi pensione preesistenti
  Assunti ante 29 aprile 1993
  Assunti post 29 aprile 1993
  Cos'è il TFR
  Finanziamenti e investimenti
  La pensione complementare
  Anticipazioni
  Trasferimento posizione
  Riscatto posizione
  Agevolazioni fiscali
  Commissione Vigilanza
  - Notizie
  Gli ultimi aggiornamenti
  - Glossario
  A-C
  D-M
  N-Z
  - Normativa e moduli
  Documentazione in .pdf
  Modulistica ufficiale
  - Forum
  Cosa pensate della riforma?
Approfondimenti
  Analisi tecnica
  I titoli del giorno
  Risultati societari
  Rating
  Rassegna stampa
  Settori industriali
  Comunicati stampa
  Tutti gli approfondimenti
Video
  ANSA
  Class CNBC
Finanza personale
  Fondi comuni
  Prestiti
  Assicurazioni
  Mutui
  Fisco
RISCATTO DELLA
POSIZIONE INDIVIDUALE
<---       --->

Dal 1 gennaio 2007 l’aderente che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, in alternativa al trasferimento della posizione ad un’altra forma pensionistica complementare, può:

  • chiedere, sotto determinate condizioni, il riscatto della posizione, vale a dire la restituzione della posizione individuale accumulata;

  • mantenere la posizione individuale accantonata presso il fondo, anche in assenza di contribuzione.

  • Il riscatto può essere parziale o totale e può essere chiesto nei seguenti casi e misure:

  • riscatto parziale (fino al 50% della posizione maturata) nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia compreso tra 12 e 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

  •  

    LA BROCHURE INFORMATIVA
    Scarica il documento ufficiale
    I FORUM DI YAHOO! FINANZA
    TFR, riforma equa?
    Elezioni politiche, dì la tua!
    PERCORSO DECISIONALE e GLOSSARIO
    Simula il tuo percorso decisionale
    Vai al glossario
    MODULO DIMISSIONI VOLONTARIE
    Scarica il modello per dare le dimissioni
  • riscatto totale nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia superiore a 48 mesi o nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

  • In caso di perdita dei requisiti di partecipazione, le forme pensionistiche complementari possono inoltre prevedere la possibilità di riscattare la posizione maturata in linea con le causali di perdita dei requisiti di partecipazione sin qui ammesse negli statuti e regolamenti, anche sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva.

    Nell’ipotesi di decesso dell’aderente in costanza di attività lavorativa (cioè, prima del pensionamento), l’intera posizione maturata è versata agli eredi o alle altre persone indicate dall’iscritto. In mancanza di tali soggetti, la posizione viene assorbita dal fondo o, se si tratta di forme pensionistiche individuali, è devoluta a finalità sociali secondo modalità stabilite con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

    pagina precedente       pagina successiva


    Fonte: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale




    Copyright © 2009 Yahoo! - Tutti i diritti riservati.
    Importante: leggere la liberatoria e la nota sui Fornitori di quotazioni, analisi e notizie.
    Elenco delle Borse mondiali coperte da Yahoo! Finanza con i rispettivi minuti di ritardo.
    La Tua Privacy - Testo Aggiornato    Domande e commenti