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DEFINIZIONI
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Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate alla costituzione di una prestazione pensionistica integrativa, autorizzate e sottoposte alla vigilanza di una Autorità pubblica, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP (vedi COVIP).

Secondo il disegno di legge finanziaria, dal 1 gennaio 2007 entrerà in vigore il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 che prevede una nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Tipologie di pensione complementare

Sono forme pensionistiche complementari: i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali e i fondi pensione preesistenti (istituiti anteriormente al novembre 1992).

La scelta di aderire o meno ad una forma pensionistica complementare è sempre volontaria e personale. Il lavoratore può decidere di avvalersi:

 

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a) di una forma pensionistica collettiva, istituita in base di contratti o accordi collettivi anche aziendali stipulati tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro o, in determinati casi, prevista da regolamenti di enti o aziende, che individuano specifiche categorie di destinatari (es.: lavoratori di un determinato comparto, di una determinata azienda o gruppo di aziende);

oppure

b) di una forma pensionistica individuale, in base esclusivamente alla scelta individuale del lavoratore, anche se destinatario di una forma pensionistica prevista da contratti o accordi collettivi.

Forme pensionistiche collettiveForme pensionistiche individuali
Fondi negoziali (o chiusi)
Fondi aperti ad adesione collettiva
Fondi preesistenti
Fondi aperti ad adesione individuale
Contratti di assicurazione sulla vita

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Fonte: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale




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