I fondi pensione aperti sono istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio.
Costituiscono un patrimonio separato ed autonomo finalizzato esclusivamente all’erogazione delle prestazioni previdenziali. L’adesione ai fondi aperti può avvenire in forma individuale o collettiva.
Si ha adesione in forma collettiva quando i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, invece di decidere di istituire un fondo pensione negoziale, stipulano un accordo per l’adesione collettiva ad uno o più fondi aperti. La gestione finanziaria del fondo aperto è svolta generalmente dalla stessa società che lo ha istituito.
La banca depositaria, come per i fondi negoziali, deve essere un soggetto esterno.
Il responsabile del fondo aperto svolge la propria attività in modo autonomo rispetto alla società che ha istituito il fondo aperto e ha il compito di verificare che la gestione avvenga nell’esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto di norme, regolamenti e contratti.